MATERIALE WORKSHOP: L’INCIDENZA DELLA RIFORMA AL CODICE DELLA STRADA NELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE E NELL’INFORTUNISTICA STRADALE
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Corte Costituzionale - Sentenza n. 137
Servizi Comunali Noleggio con conducente Polizia amministrativa Polizia amministrativa
La massima della Consulta
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10-bis c. 6 D.L. 14/12/2018 n. 135, recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, nella L. 11/2/2019 n. 12.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137, depositata in cancelleria il 19 luglio 2024.
La vicenda storica del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni NCC
Il D.L. 14/12/2018 n. 135, recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, nella L. 11/2/2019 n. 12, nel prevedere all’art. 10-bis, Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea, ha stabilito al comma 6 che:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante”.
Il comma 3 del medesimo art. 10-bis, che prevede l’istituzione di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di NCC, demandava a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione delle specifiche tecniche di attuazione e delle modalità di registrazione.
L’efficacia di tale decreto, adottato con D.M. 19/2/2020 n. 4, con operatività del registro informatico a decorrere dal 2/3/2020, è stata, il giorno seguente, sospesa e differita con D.M. 20/2/2020 n. 86, sino all’adozione dell’ulteriore decreto previsto dal comma 2 dello stesso art. 10-bis, diretto alla determinazione delle specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico.
Dopo anni di inoperatività, è stato adottato il D.M. 2/7/2024 n. 203, il quale, da un lato, definisce le modalità di attivazione del citato registro informatico e ne stabilisce la piena operatività decorsi 180 giorni; dall’altro, abroga i DD.MM. nn. 4/2020 e 86/2020.
Il fatto
Il Governo ha promosso, in riferimento agli artt. 117 c. 2 lett. e), e 118 cc. 1 e 2 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 L.R. Calabria 20/4/2023 n. 16, recante Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, che prevede il rilascio di 200 autorizzazioni ai fini dello svolgimento del servizio di NCC, per conflitto, da un lato, con gli artt. 5 c. 1 e 8 c. 1 L. 15/1/1992 n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che disciplinano le modalità di affidamento delle autorizzazioni, e dall’altro, con l’art. 10-bis c. 6 D.L. 135/2018.
Nel corso del giudizio, la Corte Costituzionale, invertito l’ordine dei profili di censura, atteso l’evidente rapporto di necessaria pregiudizialità, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 cc. 1 e 2, e 117 c. 1 Cost., del divieto di rilascio posto dall’art. 10-bis c. 6 D.L. 135/2018.
Di conseguenza, ha disposto la sospensione del giudizio promosso dal Governo.
La motivazione della Consulta
La Corte, premesso che la disposizione in esame ha consentito, per oltre 5 anni, di mantenere in vita un divieto, vincolante per regioni ed enti locali, che ha gravemente compromesso la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea - oggetto di ripetute segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - ha ritenuto tutte le questioni fondate.
Osservazioni
Si ricorda che la legge quadro n. 21/1992, definisce il servizio NCC un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, effettuato a richiesta dell’utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione, in base a un corrispettivo direttamente concordato con il vettore (artt. 1, 3 e 13).
Ai sensi dell’art. 8, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC è rilasciata dall’amministrazione comunale, attraverso bando di pubblico concorso, a chi abbia la proprietà, o la disponibilità in leasing o a uso noleggio a lungo termine, del veicolo (o natante), che può gestirla in forma singola o associata.
L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo (o natante).
In capo a un medesimo soggetto, non è ammesso il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione NCC (salvo che esercitati con natante); è, invece, ammesso il cumulo di più autorizzazioni NCC.
Per conseguire e mantenere l'autorizzazione NCC è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa (o di un pontile di attracco) ubicati nel territorio del comune autorizzante.
L'art. 5, prevede che i comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono il numero e il tipo di veicoli (e natanti) da adibire a ogni singolo servizio, nonché i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione NCC.
L’art. 5-bis, infine, concede ai comuni la possibilità di regolare l’accesso nel loro territorio o all’interno delle Z.T.L., nei confronti di coloro che svolgano il servizio NCC muniti di autorizzazione rilasciata da altro comune, previa richiesta di un’autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti ed eventualmente del pagamento di un pedaggio di ingresso.
Articolo dell'Avv. Fabio Piccioni
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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