Funzioni fondamentali dei comuni e spese per manifestazioni e iniziative culturali.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
26 Luglio 2024

L'articolo 183, comma 6, dispone l'impossibilità di impegnare sul pluriennale a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali. Le funzioni fondamentali sono elencate dall'articolo 14, comma 27 del DL 78/2010, tra cui l'organizzazione generale dell'amministrazione: possono rientrarvi le manifestazioni e iniziative culturali?

Risposta

Preliminarmente si evidenzia che il “Glossario delle missioni e dei programmi” di cui all’allegato 14 al d. lgs. n. 118/2011 definisce il contenuto del Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) includendovi le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche: in pratica, quelle che nel quesito vengono sinteticamente indicate come “manifestazioni e iniziative culturali”.

Relativamente alle funzioni fondamentali, quali risultano elencate nell’articolo 14 del d.l. n. 78/2010 (norma che è precedente al d. lgs. n. 118/2011), si osserva che tale elenco ricomprende buona parte del perimetro di intervento dei comuni, e lo stesso va raffrontato con il (successivo) elenco delle missioni e programmi in cui è articolato il bilancio di previsione degli enti locali, elenco dettagliato nella prima parte del citato allegato 14 al d. lgs. n. 118/2011: da tale raffronto, pur nella diversità terminologica utilizzata nei due testi, emerge che tra le funzioni fondamentali non sono ricomprese, tra le altre, quelle le cui spese trovano allocazione nel bilancio di previsione nelle Missioni 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e 7 (Turismo).

Stante la suddetta previsione contabile, non appare possibile, a parere dello scrivente, ricomprendere le spese concernenti amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali (che hanno la loro naturale collocazione contabile nella Missione 5) nella definizione di “organizzazione generale dell'amministrazione” costituente la prima delle funzioni fondamentali elencate nel ricordato articolo 14 comma 27 del d.l. n. 78/2010, funzione che trova la sua corrispondenza contabile nella Missione 1 del bilancio degli enti locali (Servizi istituzionali, generali e di gestione) in quanto, altrimenti opinando, si determinerebbe una impropria, per non dire errata, allocazione contabile delle spese corrispondenti nella Missione 1 del bilancio.

24 luglio 2024               Ennio Braccioni

 

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