Nomina responsabile PIAO e responsabile prevenzione corruzione e trasparenza in ASP

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
26 Luglio 2024

In un'Azienda pubblica di servizi alla persona (L.R. Marche n. 5/2008) sono presenti un Direttore generale, un Istruttore dir.amm.vo - Responsabile Amministrativa-Segreteria e Personale con PO, un collaboratore amministrativo. Si chiede quali sono i requisiti e la formazione necessaria per poter essere nominato Responsabile del PIAO e Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, e se tale responsabilità può essere affidata all'Istruttore direttivo con PO o solo al Direttore generale.

Risposta

Per rispondere ai quesiti posti è necessario porre le seguenti premesse:

  1. nei limiti di compatibilità con la peculiarità proprie delle ASP (ex  IPAB), si ritiene che le aziende di servizi alla persona rientrino nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e soggiacciono, pertanto, alle regole in esso previsto.
  2. l’art. 3, comma 1, lett. c), del D.M. n. 132 del 30 giugno 2022, prevede che: “1. La sezione [Valore pubblico, performance e anticorruzione] è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione: (…)
    c) Rischi corruttivi e trasparenza: la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall’organo di indirizzo, (…)”.

    Da ciò si può chiaramente inferire che la normativa individua in modo esplicito il soggetto competente a redigere tale sottosezione, diversamente da quanto avviene per le altre sottosezioni del PIAO, rispetto alle quali non vi sono indicazioni specifiche.

Quindi, mentre la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” diventa competenza specifica del RPCT, è plausibile ritenere che la redazione di tutte le altre sezioni del PIAO sia onere dei responsabili dei vari servizi in relazione all’argomento della singola sezione, che procedono comunque sotto la supervisione e il coordinamento del Direttore generale, ovvero del Segretario comunale. 
 

Ciò posto, si espongono di seguito alcune considerazioni sulle figure del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del responsabile della redazione delle diverse sezioni del PIAO, in ordine alla nomina, ai requisiti necessari e al rapporto intercorrente tra le due figure.

  1. Relativamente alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si richiama l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, secondo cui: “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione".
    Dunque, per designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è necessaria l’adozione di un apposito provvedimento dell’organo di indirizzo, conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni.

Laddove possibile, è altamente consigliato attribuire l’incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati.

È opportuno altresì che i soggetti cui conferire l’incarico di RPCT non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.

In questa ottica, al fine di garantire l’autonomia valutativa del RPCT, è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.

Va, altresì, evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come, ad esempio, l’ufficio contratti l’Ufficio gestione del patrimonio, l’Ufficio contabilità e bilancio, l’Ufficio del personale.

In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione motivata degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione.

Dunque, pur non escludendo a priori che la Giunta possa nominare come responsabile PCT il funzionario apicale della ragioneria, tale nomina risulta inopportuna.

In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti locali di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

  1. In ordine ai requisiti richiesti, è necessario che il RPCT sia selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Tale requisito deve essere valutato dall’amministrazione, caso per caso, avuto riguardo ad eventuali procedimenti penali e di rinvio a giudizio, a condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro, a condanne erariali, a pronunce di natura disciplinare. Le valutazioni sono svolte, ad esempio, in relazione alla natura e alla gravità dell’eventuale condanna, all’elemento soggettivo del dolo, all’incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

In ogni caso, è opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa e competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.

  1. Infine, in relazione alla figura predisposta alla redazione al PIAO, in generale - richiamando anche quanto in premessa - è auspicabile che il RPCT non sia anche responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO.

Nel rispetto delle norme (art.1, co. 7, l. n. 190/2012) e al fine di garantire che l’incarico di RPCT sia svolto con autonomia, indipendenza ed effettività, la stessa ANAC raccomanda che “nelle amministrazioni, soprattutto di grandi dimensioni, tenute all’adozione del PIAO, tale ruolo non sia affidato ad un soggetto responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO.”
In via eccezionale, qualora venga affidato allo stesso soggetto sia l’incarico di RPCT che quello di responsabile della predisposizione di un’altra sezione del PIAO, l’amministrazione, dopo aver valutato attentamente soluzioni alternative, dovrà dare adeguata motivazione della scelta adottata.

In ogni caso, qualora ciò non sia possibile, specie negli enti di piccole dimensioni, si raccomanda che le funzioni cumulate siano svolte nel rispetto dei diversi ambiti di competenze e responsabilità connesse alle singole pianificazioni oggetto delle sezioni del Piano. In particolare, ciò può avvenire negli enti locali laddove il Segretario comunale (o il Direttore generale in questo caso), in virtù della normativa che ne definisce i compiti, potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover svolgere funzioni di responsabile di altre sezioni del PIAO.

25 luglio 2024               Ylenia Daniele

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7624, sintomo n. 7721

 

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