Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede quali siano gli adempimenti dell’Ufficiale d’Anagrafe in seguito alla cancellazione per irreperibilità di un cittadino.
Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata predisposto dall’Ufficiale d’Anagrafe dovrà essere consegnato al messo comunale che si occuperà di eseguire la prevista notifica con le modalità di cui all’articolo 143 del c.p.c.
La notifica del provvedimento di cancellazione per irreperibilità non è un elemento costitutivo dello stesso, ma si configura quale fase integrativa dell’efficacia del provvedimento.
Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità è immediatamente eseguibile ed esecutivo, e la decorrenza della cancellazione è dalla data del provvedimento di cancellazione.
L’articolo 143, modificato dall’articolo 174 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, non prevedere alcuna pubblicazione all’Albo Pretorio, bensì il “deposito” del provvedimento in busta chiusa presso la casa comunale per 20 giorni.
All’Albo Pretorio, prima cartaceo e ora on-line, non potrà essere pubblicato il provvedimento, ma è consentito pubblicare un avviso generico che informi circa l’esistenza di un provvedimento, depositato in Comune, che riguarda il soggetto cancellato.
Successivamente l’ufficiale d’anagrafe dovrà comunicare l’avvenuta cancellazione per irreperibilità alla competente Prefettura (articolo 11 d.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223), entro 30 giorni se italiani o comunitari, oppure alla Questura entro 15 giorni se stranieri (articolo 15 comma 5 del d.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394).
Occorre inoltre dare comunicazione dell’avvenuta cancellazione a tutti gli uffici comunali interessati (ad esempio tributi) ed alle altre Pubbliche Amministrazioni (ad esempio Azienda USL) alle quali si comunicano periodicamente le variazioni anagrafiche in quanto non sono ancora attivi i collegamenti per le visure sul portale ANPR.
25 Luglio 2024 Andrea Dallatomasina
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