Autenticazione sottoscrizione dell’accettazione della candidatura e soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede come procedere al rilascio di CIE a un minore con due mamme, una biologica e l'altra riconosciuta tale in seguito a un’adozione in casi particolari, in considerazione del ricorso in Cassazione deliberato dal Cdm ad aprile 2024 sulla dicitura "genitore 1 e 2".
Si premette che per i minori di 14 anni è possibile, ma non obbligatorio, richiedere l'indicazione dei nomi dei genitori o di chi ne fa le veci, da apporre sul retro della carta d'identità elettronica, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 lettera b), del Decreto Legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Oggi, l'articolo 3, comma 5 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dispone che "La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci”.
Il Ministro dell’Interno, con decreto 23 dicembre 2015, nel dettare le modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica, ha stabilito, tra l’altro, di riportare la dicitura “genitori o chi ne fa le veci” sul retro della CIE rilasciata ai minori.
Successivamente, cambiata la compagine governativa, il nuovo Ministro dell’Interno, con decreto 31 gennaio 2019, ha sostituito la suddetta dicitura con l’indicazione del “padre” e della “madre”, nonostante un parere avverso del Garante per la privacy reso in data 31 ottobre 2018.
Infatti, il Garante, chiamato ad esprimersi in merito, aveva evidenziato che la dicitura “padre” e “madre” nella CIE ha generato una palese discriminazione, dal punto di vista della protezione dei dati e della tutela dei minori, “nei casi in cui i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna”.
Il passato Ministro dell’Interno, peraltro, nel question time alla Camera, ha preannunciato l’emanazione di un nuovo provvedimento per la reintroduzione della dicitura 'genitori” al fine di garantire conformità alla normativa UE e per superare le problematiche operative emerse nel parere del Garante della privacy.
Ma ad oggi nulla è avvenuto.
Si tratta evidentemente di scelte effettuate sui principi ideologici delle forze politiche che si sono avvicendate al Governo del Paese.
Allo stato, il funzionario preposto al rilascio della CIE non ha la facoltà di apportare variazioni alla dicitura presente sul retro del documento che, per le ragioni su esposte, riporta ancora "nome del padre e della madre o di chi ne fa le veci" e quindi non è possibile inserire i nominativi delle due mamme (o dei due padri) nella rispettiva voce.
Infatti, il servizio di rilascio della carta di identità rientra nelle esclusive competenze statali affidate alla gestione (totale o parziale) del sindaco (articolo 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato dall'articolo 10, comma 5, lettera a, Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106); e soggetta alla vigilanza del Ministro dell'Interno (vedi in merito il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con particolare riguardo all'articolo 14).
Non è possibile alcuna legittima autonoma iniziativa da parte del Comune nell'espletamento del servizio di rilascio della carta di identità elettronica - la cui procedura peraltro è rigorosamente vincolata ai form proposti dalle strutture hardware e software fornite dal Ministero, senza opzioni di forzature del sistema.
Nel contempo, dovendosi comunque trovare una soluzione al problema e dotare giustamente il minore di un documento d’identità valido per l’espatrio, in assenza di disposizioni al riguardo (che temo non arriveranno mai), si tratta di capire chi può rendere la dichiarazione all’espatrio e quali nominativi indicare.
Nel caso descritto la responsabilità genitoriale è esercitata da due persone (padre e madre, genitori adottivi, ecc) e sono quindi queste persone che esercitano tale responsabilità (la madre biologica e la madre adottiva) che richiedono la CIE valida per l’espatrio.
In conclusione nella carta di identità, qualunque sia la denominazione riportata sul retro del supporto del documento valido per l’espatrio, si devono riportare i nominativi dei “genitori o di chi ne fa le veci”, e cioè di chi esercita la responsabilità genitoriale che, nel caso descritto nel quesito, sono sia la madre biologica che quella adottiva.
Ovviamente l’unica soluzione pratica applicabile al momento è quella di indicare la madre adottiva nel campo disponibile, quello della paternità.
25 Luglio 2024 Andrea Dallatomasina
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