Video pillole - Il recupero delle entrate comunali, servirà un nuovo istituto specializzato?
Presentata dall'Avvocato Lorella Martini
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAbbiamo intenzione di convocare due consigli comunali separati : entro il 31.03 per la sola approvazione delle tariffe (IMU, tasi, addizionali e TARI) ed una seduta i primi di aprile per l’approvazione del Bilancio di Previsione (pur essendo consapevoli che siamo oltre il termine)
Ci viene il dubbio se la convocazione della seduta in cui approvare solo le tariffe sia una seduta Straordinaria o Ordinaria (essendo atti propedeuci all’approvazione del Bilancio di previsione)
Se la norma regolamentare nulla dispone, in base al principio di letteralità e al brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuitubi tacuit, le deliberazioni su aliqote e tariffe dovrebbero essere soggette ai termini di convocazione delle sedute straordinarie. Tuttavia, secondo una interpretazione di tipo logico e funzionale, attesa la stretta connessione con la manovra di bilancio, dovrebbero essere inserite nell’ambito della seduta riservata a quest’ultima.
Dunque, tra le due ipotesi ermeneutiche, si propende per la seconda, salvo che, per ragioni di necessità, al fine di evitare la conferma legale delle tariffe e delle aliquote dell’esercizio precedente per mancata deliberazione nel termine legale di approvazione del bilancio, non si voglia comunque procedere alla convocazione ed all’approvazione delle stesse entro detto termine.
Si registra, comunque, la recente decisione del TAR Puglia - Bari (sentenza n. 240/2018), secondo cui è valida la delibera delle tariffe Tari adottata in ritardo purché entro il termine ultimo, intimato dal prefetto, per l'approvazione del bilancio.
Secondo l’indirizzo dominante sino ad ora, invece, il termine per l'adozione delle delibere tariffarie e regolamentari è perentorio, quindi anche il ritardo di appena un giorno produce l'invalidità delle delibere (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato n. 3808/2014, n. 3817/2014, n. 4409/2014 e n. 1495/2015).
Dott. Eugenio De Carlo 19/03/2018
Presentata dall'Avvocato Lorella Martini
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