Il CCNL 2019-2021 per la dirigenza e i segretari è stato definitivamente sottoscritto

Le novità del contratto e gli istituti economici di immediata applicazione

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di Monteverdi Massimo
27 Luglio 2024

 

Al termine di un iter particolarmente lungo (il vaglio della Corte dei conti e soprattutto del Governo hanno protratto di mesi la conclusione dell’attività contrattuale), il CCNL Dirigenza e Segretari del comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021 è stato definitivamente sottoscritto.

Nel testo ora in vigore, gli operatori troveranno molte novità relative sia a istituti normativi sia a istituti economici.
Tra i primi, va certamente menzionata la nuova disciplina del lavoro agile e l’introduzione del c.d. mentoring (dirigenti di esperienza che su base volontaria affiancano nuovi colleghi formandoli sul campo).

I secondi sono caratterizzati, oltre che dall’adeguamento dei valori tabellari, da alcune significative novità in materia di retribuzione di posizione (per i segretari) e di compensi per attività in convenzione.

Rammentando che la precedente tornata contrattuale si era conclusa a dicembre 2020, nel nuovo CCNL sono comprese le novità normative intervenute nel frattempo.
Riepiloghiamo di seguito le principali novità del testo definitivo.

Gli istituti normativi
a. Relazioni sindacali: la struttura delle relazioni sindacali è stata riformulata, mettendo in risalto l’istituto dell’informazione, elemento essenziale per giudicare i contenuti del confronto sia in fase preventiva sia in fase consuntiva. Di rilievo anche la definizione di tempistiche certe per la stipula dei contratti decentrati integrativi.
b. Lavoro agile: il contratto definisce le linee generali per l’attivazione del lavoro agile, confermando che l’istituto si applica anche alla dirigenza. In sede di contrattazione decentrata, gli enti e la parte sindacale attiveranno il confronto per definire le modalità di concreta attuazione dell’istituto;
c. Patrocinio legale: l’assistenza legale a favore dei dirigenti trova un significativo miglioramento nell’obbligo per l’Amministrazione di dimostrare il conflitto d’interesse per non concedere il patrocinio. Sono anche previste maggiori coperture assicurative in caso di utilizzo di mezzi (sia dell’ente sia del dirigente), per danni o lesioni.
d. Tutele per i dirigenti: è stato riscritto l’istituto del periodo di prova e sono state ampliate alcune tutele in tema di sanità oltre che le misure in favore delle donne vittime di violenza.
e. Mentoring: il contratto introduce la figura del dirigente esperto in affiancamento, in favore dei dirigenti neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalle stesse. Si tratta di un’attività su base volontaria, esercitata da dirigenti con almeno 15 anni di anzianità.

Gli istituti economici
a) Adeguamento delle risorse decentrate: il contratto prevede un adeguamento automatico delle risorse a disposizione per l’incremento delle retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti.
b) Indennità: sono state aumentate le indennità di struttura complessa e l’indennità pronta disponibilità per i dirigenti PTA (area professionale, tecnica e amministrativa).
c) Dirigenti PTA: è previsto un incremento della retribuzione di posizione fissa dei dirigenti PTA.
d) Retribuzione di posizione dei segretari: la novità più significativa pare quella riguardante la retribuzione di posizione dei segretari che, superando la contrattazione integrativa nazionale, introduce un livello minimo e uno massimo di retribuzione di posizione all’interno dei quali la contrattazione integrativa dell’ente dovrà definire l’importo da attribuire al segretario in servizio.
e) Scavalco: per i segretari è inoltre prevista la facoltà di incrementare l’indennità di scavalco per gli incarichi fino a 60 giorni oltre il limite del 15% e fino al 25%, sulla base della capacità di bilancio.
f) Incarichi ad interim: negli enti con dirigenza, per lo svolgimento di incarichi dirigenziali temporanei affidati al Segretario, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale fissata dalla contrattazione integrativa.

Istituti ad applicazione immediata
Ai sensi dell’art. 2, c. 3, CCNL 16.7.2024:
“3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.”
Pertanto, l’aggiornamento dei tabellari e soprattutto il riconoscimento degli arretrati per il triennio 2019-2021 sarà applicato con gli stipendi del mese di agosto

In particolare, sul tema dell’indennità di vacanza contrattuale, gli enti dovranno aver cura di portare in detrazione dagli importi a titolo di arretrati le somme erogate a titolo di IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale) effettivamente erogate a partire dal 1° aprile 2019, come indicato nella tabella pubblicata dalla RGS.


Articolo di Massimo Monteverdi

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