Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se è possibile stornare parzialmente impegno iscritto nel 2023 e riportato in competenza 2024 tramite variazione di esigibilità (quindi finanziato da FPV) Esempio: impegno iscritto nel bilancio 2023 per 100 finanziato da trasferimenti vincolati GAL variazioni di esigibilità per 90 sul 2024 finanziato da FPV in competenza 2024 pagato 40 restano 50 euro.
Si chiede: il rimanente 50 può essere utilizzato per affidare l'esecuzione della rimanente opera ad altro operatore Economico?
Preliminarmente si osserva che l’importo di 90 reimputato dal 2023 al 2024 con variazione di esigibilità era impegnato fin dal 2023 e che per effetto della reimputazione l’impegno a suo tempo assunto continua a sussistere anche nel successivo esercizio 2024, ove il corrispondente capitolo di spesa risulta finanziato da FPV.
Poiché il quesito riguarda la possibilità di utilizzare la quota di 50, corrispondente alla differenza tra l’importo stanziato nel 2024 (90) e l’importo pagato (40), si deduce che detta quota non risulta attualmente gravata da alcun impegno: stando così le cose, è da ritenere che l’impegno a suo tempo assunto e successivamente reimputato sia stato ridotto, riduzione che comunque deve risultare da un formale e motivato provvedimento.
Tanto premesso, per rispondere alla domanda del quesito si richiama il paragrafo 5.4.13 del principio contabile applicato n. 4/2, secondo il quale la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata nel corso dell'esercizio dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente comporta la dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell’esercizio in corso, la conseguente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione: tale criterio, seppure riferito alla ipotesi di cancellazione di un impegno di spesa, è da ritenere applicabile anche nel caso di riduzione di un impegno finanziato da FPV, come è appunto il caso di codesto ente.
Da ciò consegue che l’economia conseguente alla riduzione dell’impegno finanziato da FPV, rilevata in corso di esercizio, è da considerare indisponibile (e cioè non utilizzabile ai fini della assunzione di un nuovo impegno di spesa), e correlativamente è da considerare indisponibile l’entrata, rappresentata dal FPV, che finanziava l’impegno come sopra ridotto; detta economia in occasione del rendiconto andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione (vincolato, destinato o libero a seconda della natura dell’entrata che aveva a suo tempo finanziato l’impegno oggetto di riduzione).
In deroga a detto criterio di indisponibilità, il riutilizzo di tali economie è ammesso dallo stesso paragrafo 5.4.13, il quale prevede che è possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solamente nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente, fermo restando che in tale ipotesi il riutilizzo dovrà comunque riguardare una spesa che risulti coerente con i vincoli di destinazione dell’entrata.
26 luglio 2024 Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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