La mozione di sfiducia al sindaco può essere incentrata su una diversità di orientamenti politici in Consiglio
Tar Sicilia, Sezione I, sentenza n. 1070/2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se il vice-sindaco può avere sempre l'accesso remoto al protocollo informatico dell'ente in sola consultazione per tutti i protocolli in entrata ed in uscita. L'accesso dei Consiglieri comunali agli atti amministrativi è disciplinato dall'art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, ma non abbiamo trovato nulla in merito alla possibilità da parte di assessori e vice-sindaco.
Premesso che nei comuni sotto i 15.000 abitanti il consigliere comunale, di regola, anche assessore, per cui non si porrebbe, formalmente, il problema posto. Ciò premesso, sia perché nei regolamenti comunali vi è assimilazione delle figure (consigliere ed assessore) in materia di accesso agli atto sia perché, comunque, l’assessore svolge compiti di collaborazione col sindaco e di esecuzione degli indirizzi di governo e del Consiglio, non si ravvisano limiti all’accesso alla figura assessorile, se non gli stessi previsti per i consiglieri ossia quando siano di ostacolo al buon funzionamento dell’ente e dei relativi uffici e/o intendano esercitare un non consentito sindacato ispettivo che vada oltre le funzioni di ordinario indirizzo e controllo.
In questo senso, Consiglio di Stato (sez. V), con la sentenza del 3 febbraio 2022, n. 769 ha circoscritto il diritto di accesso al protocollo informatico dell’ente, non essendo in contestazione la facoltà di accesso ad atti dell’amministrazione relativamente alla quale il consigliere svolge il suo ufficio, ma l’ingresso senza forma, riscontro e vaglio in una strumentazione digitale che continuativamente permetta l'accesso a tutti gli atti dell'amministrazione. Pur tuttavia, in materia, si segnalano orientamenti più estensivi secondo cui l’ente può prevedere una postazione informatica alla quale il consigliere potrà accedere tramite utilizzo di apposite credenziali per la consultazione telematica delle notizie necessarie in ragione dell’esercizio delle sue funzioni. Anche alla luce della sentenza del T.A.R. Basilicata n.599/2019, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all’espletamento del suo mandato attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania-Salerno, sez.II, 4 aprile 2019, n.545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n.317). In merito ai dati di sintesi del protocollo informatico il TAR Lombardia – sez.I, con sentenza n.2317 del 24 ottobre 2022, ha evidenziato che tali dati, pacificamente ricompresi tra quelli ostensibili, ai sensi dell’art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, possono essere infatti acquisiti con modalità da remoto, solo ove venga garantito un elevato livello di sicurezza della loro trasmissione.
30 luglio 2024 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3224, sintomo n. 3153
Tar Sicilia, Sezione I, sentenza n. 1070/2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.2 - Elezioni amministrative - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.3 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
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