Pubblicato il decreto sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali
Trasmissione della delibera di variazione del bilancio entro il 31 maggio 2025 tramite l’applicativo Con.Te.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede cosa comporti l’apposizione di un visto contabile negativo ad una determina sulla liquidazione dei compensi alla commissione esaminatrice di un concorso.
Preliminarmente si osserva che il TUEL prevede che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis) e demanda al regolamento di contabilità la disciplina delle modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati (art. 153, comma 5); e poiché nel quesito si fa riferimento ad “un visto contabile negativo ad una determina sulla liquidazione”, si presume che la stessa faccia seguito ad una precedente determina di impegno, nei cui confronti sia stato a suo tempo rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Ove le cose stiano nei termini ora esposti, il problema consisterebbe in un visto contabile negativo formulato dal responsabile del servizio finanziario nei riguardi di un provvedimento di liquidazione, ma nel quesito non vengono indicati i motivi che stanno alla base di tale parere negativo (difformità rispetto all’impegno precedentemente assunto, irregolarità della documentazione, calcoli non corretti, violazione di norme fiscali, contrasto con specifiche disposizioni di legge o di regolamento aventi rilevanza contabile, ecc.).
Tanto premesso, si osserva che - fatte salve eventuali prescrizioni recate al riguardo dal regolamento di contabilità - la valutazione negativa da parte del responsabile del servizio finanziario comporta la interruzione del procedimento di spesa, in quanto non consente la emissione del/i corrispondente/i mandato/i di pagamento: conseguentemente il responsabile del servizio finanziario dovrà restituire l’atto di liquidazione all’ufficio che lo ha redatto affinché lo stesso venga riconsiderato, ed eventualmente modificato, alla luce dei rilievi formulati dalla ragioneria.
Qualora l’atto non venga modificato, e rimanga quindi confermato nella sua formulazione originaria, il responsabile del servizio finanziario potrà procedere alla emissione del/i mandato/i di pagamento qualora nei suoi confronti venga emessa, da parte del soggetto che risulti competente sulla base dell’ordinamento specifico dell’Ente (direttore generale, segretario comunale, ecc.), una disposizione di servizio che prescriva tale emissione, disposizione che da una parte comporta la assunzione di ogni eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico del soggetto che la emette esentando nel contempo da responsabilità per la sottoscrizione del/i mandato/i di pagamento il responsabile del servizio finanziario.
31 luglio 2024 Ennio Braccioni
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