Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiUn agriturismo, con piscina, dove si svolgono anche i matrimoni, sconta la TARI oppure, trattandosi di attività agricola è esente?
Una delle novità introdotte dal D.L.gs. 116/2020 nella modifica della classificazione dei rifiuti, oltre la nuova considerazione dei rifiuti provenienti dalle attività di produzione industriale, è rappresentata dall’esclusione nell’elencazione dei rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività agricole e da quelle ad esse connesse (ad. Esempio quelle agro-industriali o come nel caso in esame gli agriturismi).
In particolare, l’ultimo comma dell’articolo 183 del Codice ambientale esclude categoricamente dalla tipologia di rifiuto urbano “i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione” e, come chiarito dal Ministero della Transizione ecologica con la circolare n. 37259 del 12/04/2021 l’innovazione introdotta dal D.Lgs. 116/2020 ha comportato l’estensione dell’esclusione dalla tassazione anche alle aree adibite ad attività connesse all’agricoltura, allargando tutte le precedenti considerazioni ed inserendo nelle esclusioni per la produzione di rifiuti speciali le aree relative ad attività industriali e artigianali di lavorazione dei prodotti agricoli, agriturismi, negozi di fiori e piante, vivai, ecc.
Ancora più nel dettaglio, il nuovo art. 184 comma 3 lett. a) del Codice ambientale elenca tra i rifiuti speciali “i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca”.
Ha però precisato la circolare stessa: “Ciò premesso, in tale contesto, occorre, però, considerare la previsione di chiusura di cui all’allegato L-quinquies, della Parte quarta del TUA che chiarisce che “Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”. Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA”.
Ciò significa che questa tipologia di attività connesse all’agricoltura sono fuori dal regime di privativa comunale, salvo la loro possibilità di usufruirne comunque qualora producano rifiuti similari a quelli urbani ed utilizzino effettivamente il servizio di raccolta del Comune.
2 agosto 2024 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1722, sintomo n. 1800
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 28 maggio 2025
ANAC – 29 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025)
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
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