Revoca responsabilità area all’unico Funzionario, e attribuzione al Sindaco
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede come procedere al versamento dei contributi per gli amministratori (Sindaco, assessore) liberi professionisti, che non hanno sospeso l'attività di lavoro autonomo, alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione nr. 18396/2024.
L’art. 86, c. 2, TUEL dispone:
“2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 (NdR: tra le quali quella di Sindaco) l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.”
In un parere del 19 marzo 2014, il Ministero dell’Interno aveva già specificato quanto segue:
“(…) il versamento di dette quote da parte dell'ente, deve avvenire solamente al verificarsi di due fattispecie:
a) l'amministratore, al momento dell'assunzione della carica, risultava essere iscritto alla propria forma pensionistica;
b) l'amministratore, alla data di assunzione della carica, continua ad essere iscritto alla propria forma pensionistica.
Conseguentemente l'amministrazione comunale interessata deve disporre il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, da conferire alla forma pensionistica presso la quale gli amministratori - lavoratori autonomi erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato, per l'importo forfettario annuale, determinato sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale del 25 maggio 2001.
Le contribuzioni e gli oneri assistenziali devono essere versati dal momento di assunzione dalla carica sino al tempo in cui sono state esercitate le relative funzioni, essendo il versamento contributivo strettamente legato alla durata del mandato elettivo.”
Dunque, l’ente locale deve versare i contributi per il Sindaco libero professionista che non ha cessato l’attività.
La sent. Corte di Cassazione n. 18396/2024 conferma le indicazioni ministeriali affermando:
“(…) la disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti», non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l’aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti. L’espressione “allo stesso titolo” dell’art.86, co.2 mira a chiarire solo
che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti."
Anche l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha pubblicato recentemente il seguente orientamento:
“Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”.
L’art. 2, D.M. 25 maggio 2001 elenca per ogni categoria le modalità di calcolo della quota forfettaria da versare annualmente.
2 agosto 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7654, sintomo n. 7750
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.2 - Elezioni amministrative - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.3 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
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