Utilizzo economie da contributo assegnato ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 34/2019 (decreto crescita)

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
06 Agosto 2024

Il nostro ente ha ricevuto un contributo per “lavori per illuminazione pubblica c m d.l.34 del 30/04/2019” (Decreto Crescita). Il progetto è stato ultimato e rendicontato, il saldo è stato versato ad aprile 2024. Dal momento che risulta un avanzo di 13.000 euro, si chiede se tale somma possa essere utilizzata per un nuovo progetto analogo ed eventualmente entro quanti mesi dal ricevimento del saldo.

 

Risposta

L’articolo 30, comma 14-bis, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58/2019, quale risulta sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge n. 126/2020, ha previsto, a decorrere dal 2021, la concessione annuale a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, stabilendo al riguardo i seguenti termini:

  • 15 gennaio per l’inizio dei lavori (terzo periodo);
  • 15 maggio per l’eventuale revoca del contributo (quarto periodo);
  • 15 ottobre per l’inizio dei lavori a seguito di riassegnazione dei fondi revocati (sesto periodo).

A tal fine, il citato comma 14-bis ha previsto che, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, venga disposta la assegnazione del contributo ai singoli comuni: si veda, a titolo esemplificativo, il decreto ministeriale 20 gennaio 2023.
L’articolo 6 del citato decreto ministeriale prevede espressamente che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, dopo di che tali ribassi possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità ed ai tempi entro cui disporre tale utilizzo.
Al riguardo si evidenzia che il MISE - Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) aveva a suo tempo reso note della FAQ, una delle quali precisava che “” … le suddette economie possono essere utilizzate …. esclusivamente per un nuovo progetto con un nuovo CUP e un nuovo CIG, sempre nell’ambito delle finalità di cui al d.l. crescita””.
Informazioni più dettagliate potranno essere richiese al Ministero che ha concesso il contributo in argomento.


6 agosto 2024                    Ennio Braccioni

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