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30 gennaio 2024
Risposta del Dott. Mario Petrulli
QuesitiSi chiede come ci si deve porre sulla sanzione da applicare per le Compatibilità Paesaggistiche (sanatoria) Sanzione pecuniaria art. 167 del d lgs 42/2004. Le sentenze del TAR hanno dichiarato illegittimo quanto previsto dalla L.R. 12/2005, sanzione minima di €500 e "...in relazione al profitto conseguito e, comunque in misura non inferiore all'80€ del costo teorico ....".
Dopo l’intervento della Corte Costituzionale, con sent. 10 gennaio 2024, n. 19, sull’art. 83, comma 1, della LR Lombardia n. 12/2005, il calcolo della sanzione, in caso di assenza di danno ambientale, è legato al parametro del “profitto conseguito”, senza possibilità di applicare il criterio previsto dalla legislazione regionale (“in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro”).
La nozione di profitto conseguito non è espressamente presente nell’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2024) né nella LR Lombardia n. 12/2005.
La giurisprudenza, occupandosi della materia, ha affermato che il profitto conseguito è pari all’incremento di valore dell’immobile a seguito della trasgressione, determinato come differenza tra il valore attuale e il valore dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere abusive, con detrazione del costo sostenuto per l’esecuzione delle opere illegittimamente realizzate (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 2 dicembre 2022, n. 10598, che richiama sez. V, sent. 26 settembre 2013, n. 4783).
Conseguentemente, nel caso di cui all’art. 83, comma 1, della LR n. 12/2005, in caso di assenza del danno ambientale, sarà necessario procedere come sopra tramite perizia di stima (solitamente redatta dall’ufficio tecnico comunale; a volte, nella prassi, si chiede la collaborazione dell’Agenzia del territorio)
Se, invece, esiste anche il danno ambientale, la sanzione è a pari al maggiore importo tra danno ambientale e profitto conseguito.
7 agosto 2024 Mario Petrulli
Per i clienti Halley: ricorrente QU n.339, sintomo n.347
30 gennaio 2024
presentata dall'Avv. Mario Petrulli
TAR Campania, Napoli, Sezione VIII – Sentenza 19 ottobre 2021, n. 6548
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