Sanzione compatibilità paesaggistiche (sanatoria) art. 167 D.lgs. 42/2004, illegittimità LR 12/2005

Risposta del Dott. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
07 Agosto 2024

Si chiede come ci si deve porre sulla sanzione da applicare per le Compatibilità Paesaggistiche (sanatoria) Sanzione pecuniaria art. 167 del d lgs 42/2004. Le sentenze del TAR hanno dichiarato illegittimo quanto previsto dalla L.R. 12/2005, sanzione minima di €500 e "...in relazione al profitto conseguito e, comunque in misura non inferiore all'80€ del costo teorico ....".

Risposta

Dopo l’intervento della Corte Costituzionale, con sent. 10 gennaio 2024, n. 19, sull’art. 83, comma 1, della LR Lombardia n. 12/2005, il calcolo della sanzione, in caso di assenza di danno ambientale, è legato al parametro del “profitto conseguito”, senza possibilità di applicare il criterio previsto dalla legislazione regionale (“in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro”).
La nozione di profitto conseguito non è espressamente presente nell’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2024) né nella LR Lombardia n. 12/2005.
La giurisprudenza, occupandosi della materia, ha affermato che il profitto conseguito è pari all’incremento di valore dell’immobile a seguito della trasgressione, determinato come differenza tra il valore attuale e il valore dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere abusive, con detrazione del costo sostenuto per l’esecuzione delle opere illegittimamente realizzate (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 2 dicembre 2022, n. 10598, che richiama sez. V, sent. 26 settembre 2013, n. 4783). 
Conseguentemente, nel caso di cui all’art. 83, comma 1, della LR n. 12/2005, in caso di assenza del danno ambientale, sarà necessario procedere come sopra tramite perizia di stima (solitamente redatta dall’ufficio tecnico comunale; a volte, nella prassi, si chiede la collaborazione dell’Agenzia del territorio)
Se, invece, esiste anche il danno ambientale, la sanzione è a pari al maggiore importo tra danno ambientale e profitto conseguito. 


7 agosto 2024                    Mario Petrulli

Per i clienti Halley: ricorrente QU n.339, sintomo n.347 

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