Reiscrizione di un cittadino in comunità precedentemente cancellato per irreperibilità

Risposta del Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
08 Agosto 2024

Un cittadino extracomunitario è stato recentemente cancellato per irreperibilità. Il Dipartimento di salute mentale (centro psicosociale di un Comune limitrofo) ci ha inviato una relazione chiedendo di reiscriverlo con residenza fittizia (supponiamo intendano un’iscrizione nella via fittizia) nuovamente in questo comune. La sua casa è stata pignorata, nel comune non vi sono familiari residenti e il cittadino è in comunità dal 2017, ma quest’ultima rifiuta l’iscrizione. È seguito dai servizi sociali di questo comune ed il suo permesso di soggiorno è scaduto nel 2021. Si chiede come procedere.

Risposta

Questa persona non può essere reiscritta in codesto comune ma DEVE ESSERE ISCRITTA, a domanda di parte o d’ufficio, nel comune di dimora abituale, fermo restando che è necessario il rinnovo del titolo di soggiorno. 
Il dipartimento di salute mentale farà bene a prendere cognizione della normativa anagrafica, che non può retrocedere mai di fronte a volontà contrarie altrui, fossero anche ascrivibili a disposizioni regolamentari interne alla struttura stessa! La comunità non è un ospedale o una casa di cura (certo che si occuperanno anche di questo aspetto, come capita in moltissime comunità, incluse le case di riposo, le RSA ecc., ma questo non altera la loro natura); anche a volerle, per assurdo, equiparare a luogo di cura, sono di gran lunga trascorsi i due anni dal ricovero previsti dall’art. 10 bis d.P.R. n. 223/1989, quale limite all’iscrizione anagrafica.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che se il responsabile della comunità avesse ottemperato agli obblighi anagrafici (la cui violazione oggi è sanzionata pesantemente), questa persona non sarebbe stata cancellata dall’anagrafe per irreperibilità. Il fatto che questa persona sia seguita dai servizi sociali di Codesto comune non altera i principi sopra espressi e non cambia le regole per la corretta gestione dell’anagrafe. 
In conclusione, questa persona deve essere iscritta nel comune di dimora abituale, corrispondente a quello in cui è ubicata la comunità presso cui è ospitato. Qualora il comune di dimora abituale non ottemperi ai propri obblighi (ricordo, ad abundantiam, che l’ufficiale di anagrafe non deve soggiacere a regole estranee a quelle poste dall’ordinamento statale in materia anagrafica) si continuerebbe ad aggravare una situazione già complessa, che richiede la reiscrizione di una persona che non è affatto irreperibile.


8 Agosto 2024                      Liliana Palmieri

Per i clienti Halley: ricorrente QD n.3418, sintomo n.3453

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