Utilizzo quota del Fondo di Solidarietà Comunale destinato allo sviluppo dei servizi sociali

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
08 Agosto 2024

Si chiede se sia possibile utilizzare i fondi FSC per il conferimento di un incarico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 o per un affidamento a una cooperativa a fronte della mancanza in comune della figura dell'assistente sociale.

Risposta

L’ art. 1, comma 792, della l. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha stanziato, a decorrere dal 2021, un'apposita quota del fondo di solidarietà comunale, in misura crescente nel corso degli anni, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata; le modalità di utilizzo di tali risorse sono state quindi definite dal DPCM 1° luglio 2021, che ha stabilito gli obiettivi di servizio per ciascun comune in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente, e dai successivi decreti ministeriali annuali: in pratica dal 2021 i comuni sono tenuti a destinare una spesa per la funzione sociale almeno pari al fabbisogno standard monetario definito dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) e riportato nella nota tecnica allegata ai DPCM, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nella nota medesima.
Relativamente all’utilizzo dei fondi in argomento, ai fini della determinazione del livello di spesa aggiuntivo e del relativo incremento dei servizi sociali offerti, potranno essere considerate le seguenti spese:
- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, qualora l’incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l’Ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1 ogni 6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- il significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi, che nella nota tecnica recante «Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto, in base al comma 792 dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020» allegata al DPCM 1° luglio 2021 vengono definiti come interventi di attivazione di un servizio aggiuntivo o come intensificazione di un servizio esistente relativamente a:
1) azioni di sostegno in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti, al fine di favorire la permanenza a domicilio;
2) azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;
3) azioni di sostegno in favore di cittadini disabili.
- risorse aggiuntive trasferite all’Ambito territoriale sociale di riferimento.
Pertanto si ritiene che le forme di utilizzo indicate nel quesito possano ritenersi ammissibili se e nella misura in cui le stesse risultino funzionali ad assicurare un significativo miglioramento dei servizi sociali comunali come più sopra riepilogati.


8 agosto 2024                      Ennio Braccioni

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