Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se sia possibile utilizzare i fondi FSC per il conferimento di un incarico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 o per un affidamento a una cooperativa a fronte della mancanza in comune della figura dell'assistente sociale.
L’ art. 1, comma 792, della l. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha stanziato, a decorrere dal 2021, un'apposita quota del fondo di solidarietà comunale, in misura crescente nel corso degli anni, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata; le modalità di utilizzo di tali risorse sono state quindi definite dal DPCM 1° luglio 2021, che ha stabilito gli obiettivi di servizio per ciascun comune in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente, e dai successivi decreti ministeriali annuali: in pratica dal 2021 i comuni sono tenuti a destinare una spesa per la funzione sociale almeno pari al fabbisogno standard monetario definito dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) e riportato nella nota tecnica allegata ai DPCM, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nella nota medesima.
Relativamente all’utilizzo dei fondi in argomento, ai fini della determinazione del livello di spesa aggiuntivo e del relativo incremento dei servizi sociali offerti, potranno essere considerate le seguenti spese:
- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, qualora l’incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l’Ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1 ogni 6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- il significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi, che nella nota tecnica recante «Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto, in base al comma 792 dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020» allegata al DPCM 1° luglio 2021 vengono definiti come interventi di attivazione di un servizio aggiuntivo o come intensificazione di un servizio esistente relativamente a:
1) azioni di sostegno in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti, al fine di favorire la permanenza a domicilio;
2) azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;
3) azioni di sostegno in favore di cittadini disabili.
- risorse aggiuntive trasferite all’Ambito territoriale sociale di riferimento.
Pertanto si ritiene che le forme di utilizzo indicate nel quesito possano ritenersi ammissibili se e nella misura in cui le stesse risultino funzionali ad assicurare un significativo miglioramento dei servizi sociali comunali come più sopra riepilogati.
8 agosto 2024 Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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