Progettista preliminare e gara paternariato pubblico con progetto definitivo

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
22 Marzo 2018

Quali precisazioni deve effettuare il Progettista del progetto preliminare che partecipa al progetto definitivo gara Paternariato pubblico in riferimento all'articolo 24 comma 7 del codice: "...Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori...". Esempio quali potrebbero essere i vantaggi o non vantaggi?

 

 

Risposta

In adeguamento alla giurisprudenza comunitaria, la nuova disposizione concede all’affidatario la possibilità di provare, in concreto, che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza, attraverso l’acquisizione di flussi informativi che abbiano determinato un’asimmetria di conoscenze rispetto agli altri concorrenti. Il Codice non stabilisce alcuna presunzione al riguarda, ma rimette a professionisti e stazione appaltante la valutazione in concreto della ipoetsi did deroga. Ad esempio, la deroga potrà ammettersi allorquando le caratteristiche concrete dell'attività svolta dal professionista non siano particolarmente dettagliate ed analitiche, al punto da ingenerare, appunto, un vantaggio competitivo in capo allo stesso,  dimostrando l’assenza di effetti pregiudizievoli sulla libera concorrenza.

Si tratta di una prova negativa che come tale non è comunque facile dare.

Ad esempio, l'ANAC ha ritenuto sufficiente il solo sospetto della possibile lesione della trasparenza nella circolazione delle informazioni legate all'intervento, a costituire un vulnus al principio della par condicio (cfr. parere AVCP n. 35 del 24 febbraio 2011, prec. 241/10/L).

La giurisprudenza,  nel caso di  studio di fattibilità, ha ritenuto che quando  si ponga in contrasto con la propria natura, rivelandosi estremamente specifico e dettagliato, al punto da divenire un semplice “presupposto per la valutazione delle offerte, che a quello devono confermarsi (Consiglio di Stato, 4 sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2650),  sarebbe indubbio il vantaggio competitivo che ne ricaverebbe il progettista affidatario, con conseguente violazione del principio di libera concorrenza sotto il profilo della parità di trattamento.

 

Quindi, escluso ogni automatismo, resta la valutazione discrezionale della Stazione appaltante sindacabile ove ecceda i consueti canoni della logica, imparzialità, ragionevolezza.

Pertanto, non esiste una dichiarazione generalmente valida da parte del professionista, ma una dichiarazione che motivatamente dia conto nel caso concreto che l’apporto dato alla S.A. non si risolva in alcun vantaggio specifico e concreto che leda la concorrenza, come, ad esempio, quando sia venuto a conoscenza di dati e/o informazioni essenziali ai fini della procedura indetta o abbia disposto di termini per la preparazione dell'offerta che altri non abbiano avuto o che non abbiano avuto allo stesso modo.

Dott. Eugenio De Carlo 21/03/2018

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×