Risposta del Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiDue cittadini stranieri, provenienti dall'Australia, vogliono contrarre matrimonio concordatario nel nostro Comune. Si chiede quale sia la procedura da seguire in questa circostanza, se possono ottenere il modello X del parroco e poi effettuare il verbale che sopperisce alle pubblicazioni a cui avrà seguito una lettera da consegnare loro.
I cittadini stranieri non residenti non sono tenuti ad effettuare le pubblicazioni pertanto il Parroco non dovrà rilasciare alcuna richiesta di pubblicazione; a riguardo il verbale n. 5 che dovranno sottoscrivere è molto chiaro e non è previsto il rilascio di alcuna comunicazione.
In base a quanto previsto dalla legge 27 febbraio 2002, n. 233 che ha ratificato un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell’Australia sugli atti di Stato Civile da prodursi da parte dei cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, i due cittadini australiani dovranno consegnarvi:
A) Una dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino australiano in presenza dell’Autorità consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali egli è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L’Autorità consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà l’identità e la cittadinanza australiana dell’interessato.
B) Documenti rilasciati dalle Autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.
Se questi documenti non sono disponibili, il cittadino australiano dovrà presentare – oltre alla dichiarazione giurata prevista al par. A) – un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza dell’Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. Nello specifico, l’Autorità italiana competente a ricevere la dichiarazione è l’ufficiale di stato civile, mentre all’estero è il Consolato italiano.
9 agosto 2024 Grazia Benini
Per i clienti Halley: ricorrente QD n.3420, sintomo n.3455
TAR Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 14 aprile 2025, n. 324
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Circolare 16 maggio 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
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