Enti locali: le nuove norme su reclutamento, organizzazione e rafforzamento contenute nel decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 22 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiRichiesta di rientro di dipendente che revoca il consenso al comando presso altro ente. Si pone quesito su: è legittimo il comando di un dipendente anche RSU presso il Giudice di Pace senza l’iniziale nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza? È possibile obbligare un dipendente a restare in comando premesso che lo stesso ha ritirato il suo consenso, e richiesto il rientro per giustificati motivi cosi come prevede il CCNL funzioni locali "previo consenso del lavoratore"?
Il D.L. n. 36/2022 ha rivisto l’istituto del comando limitandone le possibilità di utilizzo. Invero, fatti salvi i comandi già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto (i quali dovevano cessare il 31 dicembre 2022 o, comunque, a scadenza naturale se successiva al 31 dicembre 2022), il comma 1-quinquies prevede:
“1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.”
Dalla predetta disposizione si evince che il comando, nei casi non obbligatori, è facoltativo e, quindi, rimesso al consenso del dipendente interessato.
D’altra parte, richiamando l’originaria disposizione di cui all’art. 56 del d.P.R. n. 3 del 1957, l’istituto era comunque collegato a situazioni in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza; quindi, situazioni da motivare nel provvedimento, specie ove non ci fosse il consenso del lavoratore, al fine di dare conto delle prevalenti ragioni di pubblico interesse.
Si aggiunge che anche i CCNL vari si esprimono, di regola, richiedendo il consenso del lavoratore.
Quanto alla posizione di RSU, l’ACQ - Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale in data 12 aprile 2022 regola agli artt. 6 e 7 il diritto di elettorato attivo e passivo di caso di RSU comandati, per cui si rimanda alla relativa disciplina.
CON parere C QRS186a l’ARAN rammenta che l’art. 7, comma 4, del ACQ 12 aprile 2022 consente ai dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un’altra sede o struttura periferica) di esercitare l’elettorato passivo anche presso l’amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all’elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Aggiunge l’ARAN che la norma in esame chiarisce che “al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell’amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU”. Conseguentemente, trattandosi di un’ipotesi di decadenza, non sussiste alcuna necessità del nulla osta da parte della RSU.
13 agosto 2024 dott. Eugenio De Carlo
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