Trasgressione delle misure di gestione dei rischi informatici: si applicano solo le sanzioni irrogate dal Garante privacy

Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022

Servizi Comunali Codice dell'amministrazione digitale (CAD) Privacy Sicurezza informatica

10 Agosto 2024

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione europea, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 stabilisce che in caso di data breach si applica il ne bis in idem. Le imprese e le pubbliche amministrazioni, tenute agli adempimenti di cibersicurezza devono infatti anche osservare gli obblighi del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679), tra cui la notifica del data breach al Garante della privacy. In caso di illeciti non c’è però doppia punizione: per la trasgressione delle misure di gestione dei rischi informatici, qualificabile come data breach, si applicano solo le sanzioni irrogate dal Garante privacy. 


Fonte: EUR Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2555
 

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