Verifiche DURC e art. 48-bis per fitti passivi ad enti religiosi

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
14 Agosto 2024

In caso di liquidazione di fitti passivi ad enti religiosi, è obbligatoria la verifica della regolarità del DURC e degli adempimenti di cui all'art 48 bis, oppure gli enti religiosi rientrano nei casi di esclusione?

 

Risposta

Premesso che l'essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce, in base alla normativa vigente, una condizione necessaria per l'affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e che la regolarità contributiva viene di norma attestata mediante il DURC, si osserva che per l’ente religioso di cui al quesito va preliminarmente verificato se lo stesso è qualificabile come datore di lavoro in quanto avente personale dipendente (ed in quanto tale in possesso di una posizione INPS ed INAIL), condizione che costituisce il presupposto necessario per richiedere ed ottenere il DURC, ovvero se lo stesso è esentato da tale obbligo non avendo personale dipendente. Se l’ente religioso cui fa riferimento il quesito opera senza avere personale dipendente esso, come qualsiasi altro soggetto che non ha dipendenti, non ha (né può avere) una posizione INPS e non ha (né può avere) una posizione INAIL, posizioni che costituiscono il presupposto necessario per richiedere ed ottenere il DURC; solamente nel caso in cui l’ente in questione rivesta anche il ruolo di datore di lavoro il comune dovrà acquisire il DURC prima di procedere al pagamento. Nel caso contrario, stante l’assenza del DURC, dovrà essere richiesta all’ente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti la inesistenza dei ricordati presupposti, fermo restando per l’amministrazione l’obbligo di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Diversa è la situazione per quanto concerne la verifica prevista dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le cui disposizioni attuative sono state emanate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008; da tali disposizioni, tenuto altresì conto delle successive circolari emanate al riguardo dal MEF (n. 22/2008, n. 29/ 2009, n. 27/2011 e n. 13/2018), risulta che tutte le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente capitale pubblico che pagano somme a qualsiasi titolo per un ammontare superiore a 5.000 euro devono preliminarmente verificare se il beneficiario ha debiti verso l'agente della riscossione almeno pari a quella cifra.

Con le circolari del MEF - Ragioneria generale dello Stato - n. 22 del 29 luglio 2008 n. 22 e n. 29 del 8 ottobre 2009 sono state individuate le fattispecie che vanno escluse dalla applicazione del citato articolo 48-bis, sia di tipo soggettivo (come le transazioni tra Pubbliche Amministrazioni) sia di tipo oggettivo, come per esempio i pagamenti concernenti indennità connesse allo stato di salute della persona o interventi per fronteggiare pubbliche calamità o crediti impignorabili (ex art. 545 c.p.c.).

Non risultando ricompresa tra le ipotesi di esclusione come sopra individuate, il pagamento delle somme di cui al quesito è da ritenere soggetto alla verifica di cui al ripetuto articolo 48-bis.

13 agosto 2024   Ennio Braccioni

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