Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLa nostra amministrazione comunale ha acquisito un contributo a fondo perduto per la sistemazione degli sfondellamento dei solai, vorremo procedere, l'importo dei lavori è € 95.000,00 ad effettuare un appalto con offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo chiuso, cioè solo con punteggio sulla requisito tecnico, con il sistema confronto a coppie, quindi senza ribasso.
E’ possibile e quali sono i possibili rischi di contenzioso o di altro tipo senza prevedere la pur minima offerta al ribasso?
In base alle Linee guida Anac vigenti, fuori dai casi di cui all’art. 95, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti se vogliono limitare o annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta e sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l’oggetto dell’acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un’esaustiva indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi già richiamati dalla normativa, l’osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti.
Nella Direttiva 2014/24/UE, all’art. 67, paragrafo 2, è indicato genericamente che «l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi». Invero, al Considerando 92 è esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell’appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo Considerando 93 che nei casi in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni appaltanti devono valutare il rapporto qualità/prezzo per aggiudicare un appalto.
Pertanto, salvo la deroga motivata di cui sopra, si ritiene che la componente prezzo debba comunque fare parte dei criteri di valutazione dell'offerta.
Dott. Eugenio De Carlo 21/03/2018
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
TAR Lazio, Roma, Sezione IV-ter - Sentenza 14 aprile 2025, n. 7218
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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