Nomina della Commissione Edilizia

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
17 Agosto 2024

Il nostro Ente vorrebbe procedere alla nomina della Commissione Urbanistica, la cui regolamentazione non è attualmente prevista. E' corretto ritenere che si tratti di un organo consultivo eventuale che esula dalle regole delle commissioni consiliari (in particolare dalla necessità di rappresentare le minoranze) e che invece possa essere costruita (con a monte un regolamento approvato in CC) anche prevedendo la partecipazione di esperti nominati dalla Giunta Comunale?

Risposta

La Commissione Edilizia Comunale è stata soppressa ai sensi dell’art. 96 (“Riduzione degli organismi collegiali”), del decreto legislativo n. 267/2000 (statuente che, “Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia”).

Tuttavia, l’art. 4 del DPR 380/2001 dispone al comma 2 dispone che “Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.”

Il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) ha superato la necessità dell’istituzione della Commissione Edilizia Comunale, lasciando peraltro alla valutazione del Comune se mantenere “in vita” quelle preesistenti o affidarne le funzioni agli uffici tecnici comunali, nonché ha fatto venir meno il principio dell’obbligatorietà del parere in materia di rilascio di permessi di costruire.

La citata disposizione di legge “nel rendere per i comuni facoltativa l’istituzione della commissione edilizia, ha introdotto un principio fondamentale in materia di governo del territorio, al quale deve sottostare la normativa regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost. (cfr, Consiglio Stato, sez. IV, 02 ottobre 2008, n. 4793)

Come rilevato dalla giurisprudenza (ad es. TAR Parma, sentenza n. 252/2011) l’art. 4 del d.P.R. 380/2001, nel delineare i contenuti dei regolamenti edilizi comunali adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevede che, nel caso in cui il Comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. Non vi è, pertanto, secondo detto indirizzo, alcun limite imposto agli enti locali in ordine all’obbligatorietà della istituzione della Commissione in discorso né, tampoco, in ordine ai casi in cui può essere richiesto il parere dell’organo tecnico. E’, quindi, il regolamento edilizio comunale a dettare la disciplina a cui dovrà attenersi la commissione quanto ai casi in cui rendere il parere.

I Comuni, dunque, hanno facoltà di istituirla mediante il regolamento edilizio o modifiche allo stesso, quale organo consultivo caratterizzato da elevata competenza e specializzazione, a cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia edilizia.

Il parere della commissione edilizia nell'ambito dei procedimenti di rilascio di titoli edilizi è quindi requisito meramente eventuale, in quanto subordinato alle previsioni del regolamento comunale.

Il parere preventivo della Commissione, pur non iscrivendosi nell’ambito di un procedimento amministrativo volto al rilascio del titolo edilizio, assume efficacia immediatamente lesiva della posizione giuridica dell’istante e, anche in relazione alla sua natura e alla ratio sottesa alla sua previsione, consistente nel far conoscere ex ante al privato gli orientamenti comunali relativi all’assetto del territorio e ai vincoli ivi insistenti prima della presentazione di un progetto edilizio compiuto e dettagliato (TAR Friuli V.G., sent. n. 308/22).

Il parere assume un ruolo determinante nel futuro assetto decisionale, anche divenendo il contenuto del provvedimento finale, qualora recepito dal Responsabile del rilascio del titolo edilizio.

Detta interpretazione è aderente con l’orientamento secondo il quale in materia edilizia, il parere espresso dalla Commissione edilizia comunale è privo di propria autonomia funzionale e strutturale e non ha, né formalmente, né sostanzialmente, valore provvedimentale di atto di assentimento o diniego della concessione edilizia richiesta, pur quando ne sia ravvisata obbligatoria l’acquisizione per il rilascio o diniego del provvedimento di concessione (in relazione alla disciplina interna): (a contrario) esso è immediatamente impugnabile solo quando il Responsabile, con la notifica del parere medesimo (come nel caso di specie), lo abbia implicitamente fatto proprio e vi abbia impresso, come soggetto competente al rilascio del titolo edilizio, la configurazione di una definitiva determinazione dell’Amministrazione sull’istanza del permesso di costruire (Cons. Stato, sent. n.4532/2013).

Vi è, quindi, la competenza esclusiva del regolamento edilizio comunale nel determinare i compiti e la composizione della Commissione edilizia; composizione che dovrà essere di natura tecnica ossia composta da soggetti non aventi un ruolo politico rappresentativo del consiglio comunale, non trattandosi di commissione consiliare in senso proprio ossia non costituendo una articolazione dell’assemblea, ma un organo eventuale e facoltativo con finalità precipuamente tecniche consultive. Quanto alle modalità di nomina, sarà la disciplina regolamentare a stabilirle nell'ambito della discrezionalità rimessa all'organo consiliare avente la titolarità del potere regolamentare in base all'art. 42 TUOEL n. 267/2000.  

Inoltre, le norme di legge, nazionali e regionali, consentono che la Commissione eserciti anche poteri consultivi facoltativi in materia di progetti edilizi che richiedono un titolo abilitativo.

Per giurisprudenza amministrativa, “Il parere negativo reso dalla commissione edilizia integrata sulla domanda di condono è un atto endoprocedimentale inidoneo, in quanto tale, ad essere oggetto di una autonoma impugnazione, servendo esso all'Autorità ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, ma solo quest'ultimo provvedimento è impugnabile, eventualmente insieme al parere, se quest'ultimo è sfavorevole al privato” (C.d.S, IV, 12.10.2016, n. 4208). In termini confermativi, si è affermato che: “E' inammissibile il ricorso giurisdizionale avente ad oggetto l'impugnazione di un parere, atteso che esso, quale atto di natura endoprocedimentale, non è idoneo ad esplicare effetti lesivi” (TAR Pescara, I, 11.9.2017, n. 248).

16 agosto 2024 dott. Eugenio De Carlo

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