Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIn sede di contrattazione integrativa decentrata, nonostante sia emerso al tavolo un accordo verbale, per posizioni di natura ideologica e personale le 3 RSU e una sigla sindacale (1 su 3 presenti) si rifiutano di firmare la contrattazione decentrata subordinando la sottoscrizione alla definizione di materie demandate al confronto ex art. 5 CCNL Funzioni Locali 2019/2021. E' possibile chiudere ugualmente il contratto con le altre due sigle? Il contratto può essere ritenuto valido?
Ai fini della contrattazione integrativa non esistono regole, legali o contrattuali, che impongano un numero minimo di firme o di percentuali predefinite di rappresentatività sindacale per la validità del contratto integrativo.
Conseguentemente, l’ipotesi di accordo (e, successivamente, anche il contratto integrativo) è valida anche se non è stata firmata da tutti i soggetti sindacali legittimati.
È auspicabile che nel corso del negoziato tutte le parti diano il proprio contributo e si raggiunga una ipotesi di accordo condivisa con il più ampio consenso possibile.
Infine, è anche possibile che i soggetti sindacali che non abbiano firmato l’ipotesi di accordo, sottoscrivano, successivamente, il contratto integrativo definitivo.
Quanto sopra è supportato dall’orientamento applicativo ARAN RS37 laddove viene riportato quanto segue:
“L'art. 43, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. Analoga norma non è prevista né dal legislatore né dai contratti collettivi per la contrattazione integrativa. In sede locale, pertanto, vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, in relazione sia del grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, sia del fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU, che decide al suo interno a maggioranza”. Analogamente l’orientamento applicativo AII_112.
Va ricordato che l’art. 8, commi 5 e 6 del CCNL 16.11.2022 prevede un meccanismo di determinazione unilaterale che in modo specifico riguarda gli istituti con riflessi economici. A tal proposito il comma 6 prevede che “Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45”.
Si deve ritenere, pertanto, che per la stipula del contratto da parte di alcune sigle sindacali occorre sempre dimostrare che le trattative ci sono state e che sia stato rispettato il termine minimo di 45 giorni della sessione negoziale e, nelle materie di cui al quinto comma (art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z), aa) e ad)), siano decorsi almeno 30 giorni dall’inizio delle trattative.
16 agosto 2024 dott. Angelo Maria Savazzi
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