Riposo compensativo con ore scalate dal plafond orario dello straordinario

Risposta del dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
26 Agosto 2024

Non avendo il nostro ente un proprio regolamento specifico, si chiede come gestire il riposo compensativo del giorno successivo per un dipendente che svolge lavoro notturno eccezionalmente per effettuare operazioni di disinfestazione. Ovvero se le ore vanno scalate dal monte ore degli straordinari o dalle ore eccedenti?

Risposta

Occorre premettere che istituti di gestione del rapporto di lavoro, specie se come nel caso particolare hanno riflessi sul trattamento economico, sono riservati esclusivamente alla fonte contrattuale. Quindi, non è in alcun modo legittimo nessun regolamento contenente disposizioni sulla fruizione nè degli straordinari, nè dei riposi compensativi.

In quanto al cuore del quesito, il riposo compensativo è intimamente e strettamente connesso allo straordinario.

L’articolo 32, comma 7, del Ccnl 16.11.2022, dispone: “Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio”.

Pertanto:

  1. il riposo compensativo non può essere imposto d’autorità dal dirigente;
  2. deve, quindi, essere il dipendente ad esercitare la facoltà di richiederlo;
  3. poichè è un metodo per compensare il lavoro straordinario svolto, occorre comunque la preventiva e formale autorizzazione per iscritto;
  4. è necessario ancora, che le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate siano ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo centro di costo;

Ricorrendo, quindi, la condizione di legittimità della preventiva autorizzazione formale all’espletamento dello straordinario entro il tetto teorico della spesa disponibile, il dipendente, se lo chiede esercitando un proprio diritto, può avvalersi del riposo compensativo, le cui ore vanno comunque scalate dal plafond orario dello straordinario.

In ultimo, sebbene sia diffusissima la prassi delle “ore eccedenti”, essa è del tutto illegittima. Un’eccedenza di ore si può ammettere solo in quanto legittimata da disposizioni contrattuali: le uniche poste a consentire ore in più rispetto alle 36 dovute sono solo quelle relative allo straordinario.

Le “ore eccedenti”, quindi, altro non sono se non un accumulo di “flessibilità”, disconnesso da qualsiasi autorizzazione al prolungamento orario.

Deve, allora, essere cura del dipendente gestire in modo corretto la flessibilità, che non consente di creare eccedenze orarie, poi da recuperare, bensì di flessibilizzare appunto gli orari di ingresso e di uscita, ma sempre entro il massimo delle 36 ore settimanali.

23/08/2024 dott. Luigi Oliveri

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7692, sintomo n. QP7788

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