Le prossime modifiche in materia di concorso di violazioni

Focus sulle modifiche al codice della strada - Parte 8

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
26 Agosto 2024

 

Il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati il 27/3/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1086, all’art. 10 c. 1 lett. d) ed e), inserito nel capo III concernente formazione, titoli abilitativi e relativi requisiti e rafforzamento del controllo, prevede alcune modifiche all’art. 198, “al fine di circoscrivere l’ambito stradale cui riferire il concetto di violazione commessa «con un’unica azione od omissione» … al fine di evitare ambiguità interpretative foriere di generare contenzioso, nel caso in cui si proceda simultaneamente a più accertamenti con modalità automatica”, come si legge nella relazione illustrativa. 

La struttura della disposizione  
L’art. 198, in analogia con quanto previsto dall’art. 8 L. 6891/1981, prevede che, se con un’unica azione od omissione (i cui singoli atti siano coordinati e legati da unicità del fine cui sono diretti e da contestualità, senza notevole interruzione temporale) si violano diverse disposizioni (concorso eterogeneo) o più volte la stessa disposizione (concorso omogeneo), si applica la sanzione più grave - con accertamento da effettuarsi in concreto - aumentata fino al triplo.
Si tratta del c.d. cumulo giuridico, derivante dal concorso formale di violazioni, secondo i criteri penalistici (art. 81 c. 1 c.p.).

L’applicazione della sanzione così determinabile, però, non viene irrogata al momento dell’accertamento, di conseguenza, in fase di contestazione si dovrà applicare una sanzione pari al minimo per ogni singola violazione commessa, cui si applicherà il criterio del cumulo solo al momento del pagamento in misura ridotta presso l’Ufficio dell’organo accertatore, che ne darà immediata comunicazione al Prefetto.

Ai sensi del comma 2, tuttavia, il principio del concorso formale, non si applica, dovendosi far luogo a concorso (cumulo) materiale, per cui il responsabile risponderà di tante infrazioni quante sono le violazioni quando l’azione o l’omissione con cui si sono violate più disposizioni sia commessa in un’area pedonale urbana o in zona a traffico limitato.

Il concorso un unico tratto o sezione stradale
L’art. 10 c. 1 D.d.L., alla lett. d), inserisce un’incidentale nel comma 1.
Premesso, che, dall’analisi della giurisprudenza, non sembrano emergere ambiguità interpretative, né tantomeno un’ingente mole di contenzioso, l’applicazione del solo concorso eterogeneo viene limitata all’ipotesi in cui la violazione delle diverse disposizioni avvenga su “un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale”.

Unica sanzione giornaliera 
L’art. 10 c. 1 D.d.L., alla lett. e), introduce due disposizioni supplementari al comma 2.
Ai sensi del nuovo comma 2-bis, salvo i casi di cui all’art. 198-bis, l’accertamento, attraverso dispositivi di controllo da remoto di cui all’art. 201, senza contestazione immediata, di violazioni plurime agli artt. 6 e 7, nella medesima zona a traffico limitato (definita dall’art. 3 c. 1 n. 54), area pedonale urbana (definita dall’art. 3 c. 1 n. 2) o nel medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, comporta - in analogia alla disciplina sanzionatoria prevista per il divieto di sosta di cui all’art. 7 c. 15 - l’applicazione di una sola sanzione per ciascun giorno, anche nel caso in cui le limitazioni al traffico riguardino solo certe fasce orarie, nonché nel caso in cui il termine di vigenza della fascia oraria termini il giorno successivo. 

La tolleranza del 10%
Il nuovo comma 2-ter stabilisce che il controllo in uscita dei veicoli da: 

  • centri storici, 
  • zone a traffico limitato, 
  • aree pedonali, 
  • piazzole di carico e scarico di merci, 
  • corsie e strade riservate, 

con i dispositivi elettronici di cui all’art. 201 c. 1-bis, lett. g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione, per essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l’involontaria permanenza dei veicoli a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. 
Nel caso di controllo della durata di permanenza, si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito.


Articolo dell'Avv. Fabio Piccioni

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