In alcune zone il comune non ha l’obbligo di riservare spazi liberi per la sosta

Corte di Cassazione - ordinanza n. 20293/2024

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada

30 Agosto 2024

La Cassazione, con l’ordinanza n. 20293 del 23 luglio 2024, ha affermato che in presenza di parcheggi a pagamento, nelle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale il comune non ha l’obbligo di riservare spazi liberi per la sosta. Stessa cosa nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato. 
L'obbligo del comune (articolo 7, comma 8, codice della strada) di riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta infatti viene meno per le aree pedonali, per le zone a traffico limitato, per le aree definite “A” e le zone di particolare rilevanza urbanistica.


Fonte: Corte di Cassazione

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