Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
QuesitiSecondo l'art. 32, co. 5 TUEL i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione di Comuni di cui fanno parte, in caso di assunzione tempo indeterminato personale di vigilanza da parte dell'Unione, si chiede se, nell'ipotesi successiva di scioglimento dell'Unione, il personale assunto sarà licenziato oppure assorbito dal comune che ha ceduto gli spazi assunzionali.
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione 8/2011, ha enunciato il criterio del ribaltamento, secondo il quale la gestione associata dei servizi propri dei singoli comuni realizza obiettivi di contenimento della spesa e di maggiore efficienza ed efficacia, sì da valutare il contenimento dei costi del personale dei comuni sotto il profilo sostanziale: occorre sommare alla spesa di personale propria, la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei Comuni. Tanto che, secondo la Corte la quota parte della spesa di personale dell’unione, riferibile al comune che vi partecipa, va imputata dallo stesso comune ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 1, commi 557, e seguenti della legge 296/2006.
Tale criterio permette anche di regolare il percorso inverso, quello, cioè del recesso del comune dall’unione o del suo scioglimento. In questo caso, spiega la magistratura contabile, i dipendenti dell’unione trasferiti ad essa dal comune possono essere reinquadrati negli enti di appartenenza, ma lo stesso vale per i dipendenti assunti direttamente dall’unione, a condizione che i comuni aderenti:
In tal modo, si garantisce che la quantità complessiva di dipendenti, conseguente al recesso o allo scioglimento dell’unione, sia rispettoso dei tetti di spesa e dei vincoli assunzionali.
4 settembre 2024
Dott. Luigi Oliveri
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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