MATERIALE WEBINAR | L’attività edilizia libera
30 gennaio 2024
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiIl quesito è inerente all'art. 34 bis del DPR 380/01 e s.m.i. Le difformità emerse in fase di verifica dello stato legittimo, ancorché rientranti nelle tolleranze costruttive di cui all'art. 34 bis, sono soggette al pagamento del contributo edificatorio? Per esempio: qualora comportanti aumento di cubatura, seppur rientrante nei limiti previsti, dovrà essere applicato il pagamento degli oneri? Idem per quanto riguarda il costo di costruzione?
Sugli aspetti del quesito nulla viene previsto dall’art. 34-bis del DPR n. 380/2001 né dalla legislazione regionale del Piemonte.
Altre legislazioni regionali, invece, prevedono espressamente il pagamento degli oneri in merito alle tolleranze: ad esempio, l’art. 41, comma 2, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009 prevede che “Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dal comma 1 sono soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all' articolo 29. Il pagamento previsto dal presente comma non è dovuto per importi inferiori o uguali a 50 euro.”
In assenza di una norma specifica, ritengo che non sia possibile richiedere l’adeguamento degli oneri.
A conferma, segnalo che, secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 27 ottobre 2021, n. 1547), il conguaglio degli oneri è possibile nei casi di errore, nuova variante o rinnovo del permesso di costruire: nessuna di tali fattispecie è assimilabile al caso del quesito.
04 settembre 2024
Avv. Mario Petrulli
30 gennaio 2024
presentata dall'Avv. Mario Petrulli
TAR Campania, Napoli, Sezione VIII – Sentenza 19 ottobre 2021, n. 6548
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