Prelievo alla tesoreria per anticipazione della cassa economale tramite un prelievo per cassa in contanti
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl Tesoriere ha concesso il rinnovo (previsto nella convenzione sottoscritta nel 2020) per il servizio di Tesoreria alle medesime condizioni. Chiedo di conoscere quali siano gli adempimenti necessari. Una determina del Responsabile del servizio Finanziario solamente, oppure è necessario redigere un atto apposito e sottoscriverlo nuovamente con l'Istituto? Quali controlli devono essere effettuati?
Come chiarito dalla giurisprudenza in ordine alle differenze tra proroga e rinnovo, si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario; mentre ricorre l’ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 5059 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 3478 del 2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 8219 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3874 del 2020). Il rinnovo, dunque, in disparte il dato non determinante del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti, si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorchè di contenuto analogo a quello originario. In assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto (Cons. Stato, sez. V, 3874 del 2020, Cons. Stato, sez. III, 24.3.2022, n. 2157).
Pertanto, nel caso di proroga ossia di mera prosecuzione del termine di durata di un rapporto contrattuale non si è in presenza di un nuovo e autonomo contratto, per cui sarà successiva la comunicazione di avvalersi della facoltà di proroga prevista dalla convenzione previa determinazione gestionale che dia conto dell’esercizio dell’anzidetta facoltà, confermando il CIG iniziale.
Nel caso in cui, invece, si tratti di rinnovo ossia di una autonoma decisione di rinnovare il rapporto, trattandosi di autonoma obbligazione richiederà un nuovo contratto e un correlato nuovo CIG previa determinazione gestionale che approvi, appunto, il rinnovo.
Nel primo caso, in sede di liquidazione delle spese si continuerà a procedere alle solite verifiche correlate alla regolarità del DURC, mentre nel secondo caso si procederà alle ordinarie verifiche previste per l’affidamento di nuovi contratti (regolarità fiscale, previdenziale, casellario e carichi pendenti e ogni altro requisito di ordine generale previsto dagli articoli 94 e 95 del vigente Codice).
04 settembre 2024
Dott. Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3197, sintomo n. QS3267
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Prof. Avv. Daniel Amato
Risposta del dott. Eugenio De Carlo
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