Indennità per sostituzione (assenza, malattia) funzionario incaricato Elevata qualificazione
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se il limite delle indennità di posizioni relativa al fondo da assegnare alle PO previa pesatura da parte dell’OIV, sia possibile incrementarlo alla luce di nuove attribuzioni e carichi di responsabilità. Con quali fondi finanziarlo senza però toglierlo da altre somme previste agli altri dipendenti che non hanno incarichi di responsabilità. Quali strumenti ha il dipendente per pretenderlo e se può rivolgersi al giudice del lavoro o altre tutele procedurali.
Innanzitutto, si deve rammentare che il CCNL dispone un limite massimo agli importi annui attribuibili a titolo di indennità di posizione.
Nello specifico, l’art. 17, cc. 2-3, CCNL 16.11.2022 dispone:
“2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 16, comma 4, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.”
Quest’ultima ipotesi riguarda gli enti in cui, in assenza di personale dell’Area Funzionari, è possibile assegnare tali incarichi a personale dell’Area Istruttori.
Entro questi limiti, gli importi da attribuire agli incaricati di EQ variano sulla base delle pesature individuate dalla Giunta comunale, sulle quali l’OIV non ha potere di intervenire.
Si noti, in ogni caso, che qualsiasi incremento del Fondo per le P.O. incontra il limite complessivo del salario accessorio 2016 (eventualmente integrato rispetto a incrementi stabili del personale rispetto al 2018).
La facoltà di sottrarre risorse alla contrattazione decentrata è prevista dall’art. 7, c. 4, lett. u), CCNL 16.11.2022:
“4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: (…)
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79”.
Quanto alla possibilità che il dipendente possa pretendere un incremento della retribuzione di posizione è subordinata necessariamente:
- a un decreto che attribuisca al dipendente nuove e maggiori funzioni rispetto a quello vigente;
- all’assenza in tale decreto del riconoscimento di un importo maggiore in coerenza con le pesature già approvate dalla Giunta.
Si ipotizzi ad esempio che:
- al funzionario X sia stata inizialmente attribuita una retribuzione di posizione coerente con incarichi che danno diritto a una retribuzione di € 10.000,00;
- allo stesso funzionario siano state aggiunte funzioni coerenti con incarichi che danno diritto a una retribuzione di € 15.000,00.
Il funzionario avrà diritto a vedersi riconoscere l’incremento della retribuzione di posizione, a seguito di un nuovo decreto sindacale oppure di un’integrazione del precedente che gli attribuisca formalmente le nuove responsabilità/funzioni.
5 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7733, sintomo n. QP7828
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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