Pubblicazione documenti in amministrazione trasparente relativi all'istanza di accesso civico generalizzato

Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
09 Settembre 2024

In caso di istanza di accesso civico generalizzato tendente ad ottenere: 1) rilascio copia di atti amministrativi (delibere di consiglio) 2) avvenuta pubblicazione della documentazione con rilascio del collegamento ipertestuale, per quest'ultimo si chiede in quale sezione dell'amministrazione trasparente devono essere pubblicati i documenti richiesti.

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Risposta

Secondo la normativa sull’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013) “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”: trattasi di una fattispecie differente da quella attinente al c.d. accesso civico semplice (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013), che comporta invece il diritto di chiunque di richiedere in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta nei casi in cui sia stata omessa la loro (obbligatoria) pubblicazione.

L’esito del procedimento di accesso civico è disciplinato dal successivo art. 6, secondo cui lo stesso si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e, in caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a:

- trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti al richiedente, in caso di accesso civico generalizzato;

- a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale, in caso di accesso civico semplice.

Nel caso di specie, se i documenti sono già stati regolarmente pubblicati dall’amministrazione ma non sono più oggetto di pubblicazione (ad esempio, poiché è scaduto il relativo termine) l’amministrazione – ove l’istanza sia fondata – potrà pertanto fornire copia di quanto richiesto al richiedente; nel caso in cui i documenti in questione non siano stati pubblicati pur nella vigenza di un obbligo di legge, invece, l’amministrazione dovrà procedere alla relativa pubblicazione riscontrando l’istanza indicando il collegamento ipertestuale dei documenti presso la sezione AT, nel quale andranno pubblicati nella sezione pertinente a seconda della loro tipologia.

06 settembre 2024

Avv. Alessandro Rizzo

 

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