Diritti di segreteria e costi dei certificati anagrafici

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
10 Settembre 2024

Riceviamo numerose richieste di certificati storici, con dati risalenti anche al secolo scorso, che comportano un lungo, articolato e complesso lavoro di ricerca da parte degli ufficiali d'anagrafe nei fascicoli cartacei presenti all'interno dell'archivio storico.

Molti dei richiedenti purtroppo non si presentano a ritirare il certificato richiesto.

Si chiede pertanto se sia possibile stabilire un costo di ricerca (ad es. di € 20,00) da pagare anticipatamente, non rimborsabile, da aggiungere all'importo dei diritti di segreteria di cui alla Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604

Risposta

Lo scopo dei diritti di segreteria è quello di compensare i costi sostenuti dal Comune per l’erogazione del servizio di certificazione o per l’effettuazione di determinate operazioni (autenticazioni e rilascio di documenti di identità).

I diritti di segreteria sono fissati dalla legge e, poiché ai sensi dell’articolo 117 lettera i) della Costituzione i servizi demografici sono un servizio di competenza esclusiva dello Stato, tutte quelle delibere, determine e consuetudini di alcuni Comuni, che aggiungono balzelli sotto forma di rimborso stampati o varie altre diciture, sono totalmente illegittime per vizio assoluto di competenza.

 I certificati anagrafici costano 0.52= euro se in bollo (articolo 6, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604), 0.26= se esenti da bollo (articolo 9, norme speciali, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604). Queste cifre di 0.52= e 0.26= sono ora arrotondate a 0.50= e 0.25= rispettivamente, stante l’abolizione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi, come previsto dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha anche stabilito l’arrotondamento al più vicino multiplo di 5 centesimi.

Oltre ai diritti di segreteria, i certificati di anagrafe che richiedono ricerche d’archivio su atti cartacei costano al richiedente un diritto di Euro 5,15= per ogni nominativo incluso nel documento (articolo 6-bis, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604, l’unica rimasta in vigore anche dopo l’abrogazione del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465), ridotti Euro 2,60= se il certificato è esente dal bollo (articolo 9, norme speciali, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604).

Non sono, invece, assolutamente ammissibili somme riscosse come ad esempio il “rimborso stampati”. Della questione già se ne ebbe a occupare il Ministero dell’Interno che, con la circolare n. 15/1994, ha escluso categoricamente la possibilità di aggiungere somme riscosse per “rimborso stampati”: “la prassi, seguita da numerose amministrazioni comunali, di richiedere una somma, discrezionalmente stabilita […] quale rimborso stampati […] concreta una vera e propria attività impositiva da parte dei Comuni con disparità di trattamento del cittadino nei confronti dell’espletamento di un servizio statale, non è sorretta da alcuna disposizione di legge e non può proseguire.”

Non è quindi possibile aumentare i diritti di segreteria ma è legittimo ridurli o azzerarli.

L’articolo 2, comma 15, della Legge 15 maggio 1997, n. 127Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica”, prevede che i Comuni che non versano nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall’articolo 10, comma 10, del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalle Legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10 possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione dei diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’ente locale o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell’ente locale.

I certificati dello stato civile sono invece totalmente esenti da bollo e diritti (articolo 7, comma 5, della Legge 29 dicembre 1990, n. 405).

Difatti con l’entrata in vigore del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997 n. 127è stato abrogato l’articolo 194 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238, determinando l’esenzione dei diritti di segreteria per i certificati di stato civile.

Ritengo che non vi sia quindi la possibilità legittima di stabilire un costo di ricerca…forse una soluzione è pretendere un pagamento anticipato del diritto di segreteria (Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604), almeno per una persona regolamentandolo con una delibera di Giunta Comunale.

9 Settembre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3445, sintomo n. QD3480

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