Autotutela facoltativa: l’esito non è impugnabile

FISCO OGGI – 6 settembre 2024

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10 Settembre 2024

FISCO OGGI

Autotutela facoltativa: l’esito non è impugnabile

6 Settembre 2024

A seguito delle recenti novità normative, può essere oggetto di ricorso il rifiuto dell'Amministrazione di riesaminare l'atto, ma non il rigetto motivato dell’istanza

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 3034 del 15 luglio 2024, ha stabilito che, dal 5 gennaio 2024, con l’entrata in vigore delle modifiche allo Statuto del contribuente, non è impugnabile l’esito del riesame in autotutela, ma solo l'eventuale rifiuto di procedere al riesame in questione.

L’obbligatorietà dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto impositivo, con impugnabilità del diniego dell'ufficio sussiste, invece, solo nelle ipotesi tassative di autotutela obbligatoria.

La vertenza, tra un contribuente e un ufficio campano dell'Agenzia delle entrate, è scaturita dall'impugnazione, avanti alla Corte di giustizia di primo grado di Caserta, dell'atto di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela di un avviso di accertamento, con il quale l'ente aveva accertato un maggior reddito, nonché indebite compensazioni di crediti Iva.

Nel ricorso introduttivo del giudizio, il contribuente ha eccepito, in sintesi, la mancata dimostrazione della fondatezza della pretesa dell'Agenzia delle entrate, riferita ai soli dati dello spesometro e in assenza di riscontri di alcun tipo, nonché la violazione del diritto di difesa, non essendo motivato l'atto impositivo del quale veniva richiesto l'annullamento.

Per contro, l'ufficio ha argomentato in ordine alla fondatezza e alla legittimità del rigetto dell'istanza di autotutela, in quanto ampiamente motivata. Più in particolare, deduceva che, nonostante i plurimi inviti indirizzati e pervenuti al contribuente, quest'ultimo non aveva mai depositato la documentazione idonea a comprovare la dichiarata quota di Iva posta in detrazione.

La sentenza
La Cgt di I grado di Caserta, nel dichiarare inammissibile il ricorso del contribuente, premette che l’atto impugnato è rappresentato dal rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela di un precedente avviso di accertamento, notificato molti mesi addietro e mai impugnato.

Ebbene, lo Statuto del contribuente (legge 212/2000), così come recentemente modificato con il Dlgs n. 219/2023, ha disciplinato, con le norme contenute negli articoli 10-quater e 10-quinquies, l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa dell'Amministrazione finanziaria.

Più in particolare, continua il giudice di primo grado, la norma dell’articolo 10-quater ha individuato i casi, tassativi, nei quali è obbligatorio l'annullamento di atti di imposizione ovvero la rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.

Con la successiva norma (articolo 10-quinquies) è stato disposto che, al di fuori dei casi tassativi di cui all'articolo 10-quater, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, purché, però, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. La disposizione attualmente contenuta nell'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, inoltre, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, l'impugnabilità, tra l'altro, del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dagli articoli 10-quater e 10-quinquies.

Quindi, spiega la Corte, in considerazione delle novità introdotte con il riportato quadro normativo, ferma restando l'obbligatorietà e/o facoltatività, nei casi di cui ai richiamati articoli 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000, del potere di autotutela, il contribuente è legittimato a impugnare l'eventuale "rifiuto" espresso o tacito sull’istanza di autotutela.

Il legislatore, in sostanza, ha reso impugnabile non l'esito del riesame in autotutela, ma solo l'eventuale "rifiuto" di procedere al riesame in questione, lo specifico caso, cioè, in cui l'ufficio si rifiuti di riesaminare l'atto – nei casi di cui all'articolo 10-quinquies – oppure si rifiuti di annullarlo – nei casi di cui all'articolo 10-quater.

Diversamente ragionando – osserva il giudice di prima istanza – laddove si ritenesse impugnabile anche l'atto di motivato rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, si introdurrebbe una sostanziale elusione dei termini decadenziali di impugnativa degli atti impositivi.

In definitiva, conclude la Corte campana, nel caso concreto non si verte in alcuna delle ipotesi tassative di cui al citato articolo 10-quater, con conseguente obbligatorietà dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto impositivo, ma si versa nel caso di istanza di autotutela facoltativa di cui al successivo articolo 10-quinquies, cui, tuttavia, l'ufficio ha dato correttamente seguito. Non risulta, infatti, un "rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela", ma un "rigetto" della istanza di autotutela stessa, motivato, peraltro, in modo esaustivo a seguito di compiuto riesame dell'atto, con consequenziale inammissibilità del ricorso.

Osservazioni conclusive
Il nuovo articolo 10-quater dello Statuto del contribuente disciplina i casi di autotutela obbligatoria, circoscritta a taluni casi tassativi di evidente e manifesta illegittimità dell'atto, fra i quali sono compresi, ad esempio, errori di persona, di calcolo o materiali.

In tal caso, l'Agenzia delle entrate è obbligata a esercitare l'autotutela, anche se manca l'istanza di parte, qualora penda il giudizio o, anche, in caso di atti definitivi. L'ente, comunque, non deve esercitare l’autotutela, nel caso in cui sussista una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria o decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Il successivo articolo 10-quinquies, invece, dispone che l'autotutela facoltativa può essere esercitata dall'ufficio in tutti gli altri casi di illegittimità dell'atto o di infondatezza dell'imposizione.

Ebbene, la sentenza in commento chiarisce il diverso regime oggi in vigore per l'esito dell'istanza di autotutela, specificando che, in caso di autotutela facoltativa, il contribuente può impugnare il solo rifiuto di riesaminare l'atto, da parte dell'Amministrazione, ma non il rigetto motivato dell'autotutela stessa, a pena di inammissibilità del ricorso.

Così predisposto, il sistema appare coerente con la tassatività dei termini di impugnazione, che potrebbe essere inficiato qualora venisse conferito al contribuente il potere di criticare sine die, attraverso il ricorso contro il rigetto di autotutela, l'avviso di accertamento viziato ma oramai definitivo.

Precisiamo, tuttavia, che la sentenza citata appare una delle prime ipotesi applicative dalla riforma dell'articolo 19, lettere g-bis) e g-ter), del Dlgs n. 546/1992, che, appunto, inseriscono tra gli atti impugnabili il "rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela" nei casi di autotutela obbligatoria ed il " rifiuto tacito sull'istanza di autotutela" nei casi di autotutela facoltativa.

 

Fonte: Fisco Oggi

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/autotutela-facoltativa-lesito-non-e-impugnabile

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