Indennità di galleggiamento e posizione dirigenziale non coperta

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
11 Settembre 2024

Con l'ultimo CCNL 2019/2021 relativo ai Segretari Comunali, sono state apportate alcune modifiche relative al galleggiamento di cui all'art. 41 c.5 (CCNL 17/5/2001) sostituito dall' art. 60 c.5.Rispetto al parere ARAN del 27/4/2022 - AFL50, ci sono delle modifiche? In caso di posizione dirigenziale apicale (vice direttore) temporaneamente non coperta, in attesa di conferire l’incarico, il segretario può comunque pretenderne la relativa retribuzione di posizione?

Risposta

In relazione alla posizione dirigenziale non coperta, si conferma che il confronto per determinare l’eventuale galleggiamento si può fare esclusivamente con le posizioni dirigenziali effettivamente attive.

Il parere ARAN AFL-50, citato anche nel quesito, recita infatti:

Con riferimento al quesito in oggetto, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia non può che confermare il proprio consolidato orientamento applicativo secondo il quale la disciplina dell’art. 41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001 (norma confermata dall’art. 111, comma 1, lett. B), primo alinea del CCNL del 17/12/2020) deve essere correttamente applicata nel senso che il confronto tra la retribuzione di posizione del Segretario e quella della posizione dirigenziale o, negli enti privi di dirigenza, della posizione organizzativa più elevata prevista dall’ordinamento dell'ente, deve essere effettuata sulla base dell’effettivo valore stabilito per tali posizioni e corrisposto al dirigente o al funzionario titolari delle medesime.

In altri termini, non può farsi riferimento ad un valore teorico ma necessariamente all’importo effettivo o reale che la singola amministrazione ha determinato per la più elevata posizione dirigenziale o per la posizione organizzativa al massimo livello di responsabilità esercitata all’interno dell’ente di appartenenza.

Non si ritiene, pertanto che, ove la funzione dirigenziale più elevata risulti temporaneamente vacante, la retribuzione di posizione del Segretario possa continuare ad essere allineata ad un valore economico teorico e non effettivamente corrisposto.”

L’art. 60, c. 5, CCNL 14.7.2024 non fa che confermare tale impostazione:

5. Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione."

10 settembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7755, sintomo n. QP7849

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×