Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiCon l'ultimo CCNL 2019/2021 relativo ai Segretari Comunali, sono state apportate alcune modifiche relative al galleggiamento di cui all'art. 41 c.5 (CCNL 17/5/2001) sostituito dall' art. 60 c.5.Rispetto al parere ARAN del 27/4/2022 - AFL50, ci sono delle modifiche? In caso di posizione dirigenziale apicale (vice direttore) temporaneamente non coperta, in attesa di conferire l’incarico, il segretario può comunque pretenderne la relativa retribuzione di posizione?
In relazione alla posizione dirigenziale non coperta, si conferma che il confronto per determinare l’eventuale galleggiamento si può fare esclusivamente con le posizioni dirigenziali effettivamente attive.
Il parere ARAN AFL-50, citato anche nel quesito, recita infatti:
“Con riferimento al quesito in oggetto, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia non può che confermare il proprio consolidato orientamento applicativo secondo il quale la disciplina dell’art. 41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001 (norma confermata dall’art. 111, comma 1, lett. B), primo alinea del CCNL del 17/12/2020) deve essere correttamente applicata nel senso che il confronto tra la retribuzione di posizione del Segretario e quella della posizione dirigenziale o, negli enti privi di dirigenza, della posizione organizzativa più elevata prevista dall’ordinamento dell'ente, deve essere effettuata sulla base dell’effettivo valore stabilito per tali posizioni e corrisposto al dirigente o al funzionario titolari delle medesime.
In altri termini, non può farsi riferimento ad un valore teorico ma necessariamente all’importo effettivo o reale che la singola amministrazione ha determinato per la più elevata posizione dirigenziale o per la posizione organizzativa al massimo livello di responsabilità esercitata all’interno dell’ente di appartenenza.
Non si ritiene, pertanto che, ove la funzione dirigenziale più elevata risulti temporaneamente vacante, la retribuzione di posizione del Segretario possa continuare ad essere allineata ad un valore economico teorico e non effettivamente corrisposto.”
L’art. 60, c. 5, CCNL 14.7.2024 non fa che confermare tale impostazione:
“5. Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione."
10 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7755, sintomo n. QP7849
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 26 maggio 2025
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