Ferie o malattia del personale educativo in giornata di attività integrative
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente dell'Ente ha esaurito tutti i permessi possibili, il permesso breve, per motivi personali, per visita medica, per concorsi ed esami, ed ha anche già terminato i giorni di ferie 2024.
Dato che si tratta di un dipendente con disabilità, e che ha necessità di recarsi a molte visite mediche, è possibile concedere giorni o ore di aspettativa non retribuita, da recuperare sullo stipendio del mese successivo?
Se sì, con che modalità?
Richiesta scritta, giustificativo sul portale?
L’art. 39, CCNL 21.5.2018 dispone:
“1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. (…)”.
L’istituto in oggetto risponde pertanto alle esigenze del lavoratore che ha esaurito ogni forma di assenza giustificata retribuita e no.
Risulta perciò necessaria la richiesta scritta e motivata del lavoratore che indicherà i periodi che intende utilizzare.
Si esclude peraltro la modalità di utilizzo ad ore.
Non essendo retribuita, tale assenza ridurrà le competenze spettanti al dipendente nei periodi di utilizzo.
Se nel mese X il lavoratore si assenta per Y giorni, la sua retribuzione lorda sarà ridotta di Y/26 rispetto all’importo ordinario.
10 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7757, sintomo n. QP7851
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: