Tar Puglia, sentenza n. 988/2024
Servizi Comunali Rifiuti Tutela ambientaleIl Tar Puglia, Sezione II, con la sentenza n. 988/2024 ha stabilito che è illegittima l’ordinanza sindacale che fa obbligo al proprietario di un fondo di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati da terzi senza la dimostrazione della concreta imputabilità della condotta al proprietario stesso. Secondo l’articolo 192 del Codice dell’ambiente, infatti «l’obbligo di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi è posto a carico del proprietario dell’area ove insistono, in solido con il responsabile, a condizione che possa essere formulato nei confronti di costui un addebito a titolo di dolo o colpa per il deposito incontrollato e che ciò avvenga in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con l’interessato».
Fonte: Giustizia Amministrativa
Istat – 3 giugno 2025
Il reato di appropriazione indebita e quello di peculato
ARERA - Deliberazione 15 APRILE 2025 176/2025/R/RIF
Risposta dell'Avv. Elena Conte
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