Iscrizione anagrafica di cittadino agli arresti domiciliari in un istituto di cura

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
13 Settembre 2024

Abbiamo ricevuto da un legale la dichiarazione di residenza di un cittadino che si trova in regime di detenzione domiciliare definitivo, per ragioni di salute, in una struttura sita in un altro comune. È stato autorizzato a effettuare un’uscita giornaliera (senza pernottamento) al mese e, in quel giorno, si recherebbe nell'immobile di sua proprietà presso cui chiede l’iscrizione anagrafica, ove sono stati trasferiti i propri effetti personali e attivate le utenze. Si chiede pertanto come procedere.

Risposta

Il caso esposto nel quesito è abbastanza singolare, poiché non rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 45 comma 4 della legge n. 354/1975, come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 123/2018, secondo cui "… il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata".

Questo principio è stato introdotto con il chiaro intento di garantire al detenuto di mantenere l’iscrizione anagrafica; molto spesso, infatti, per una molteplicità di cause, non ultimo il fatto che i direttori delle strutture carcerarie trascuravano di curare l’iscrizione del detenuto già condannato con sentenza di I grado nella convivenza carceraria, gli interessati venivano cancellati per irreperibilità, con tutte le nefaste conseguenze che ne scaturivano, soprattutto al termine del periodo di reclusione.

Per tale motivo il legislatore ha inteso, da un lato responsabilizzare maggiormente il direttore del carcere, invitandolo, in un certo qual modo, a monitorare la posizione anagrafica del detenuto, anche al fine di evitarne la cancellazione, dall’altro ha inteso prevedere esplicitamente che il detenuto potesse optare per la precedente residenza anagrafica, nella considerazione (non esplicitata ma rinvenibile nei principi generali dell’ordinamento anagrafico) che di norma all’indirizzo della precedente residenza anagrafica si trova iscritto il resto della famiglia, e, dunque, è il luogo in cui si concentrano quei legami familiari e/o affettivi (“il centro delle relazioni familiari e sociali” secondo un granitico orientamento della giurisprudenza)  che sono alla base del concetto di dimora abituale.

Nel caso specifico la situazione è diversa, poiché non viene richiesta l’iscrizione all’indirizzo della precedente residenza anagrafica, ma presso una nuova abitazione, che l’interessato si trova ad utilizzare ed abitare tutte le volte che gli è concesso, esattamente come capita a coloro che, per ragioni di lavoro, si trovano lontani da casa e vi fanno rientro tutte le volte che possono, anche sporadicamente (marittimi, naviganti ecc.).

Occorre, peraltro, considerare che la presenza o l’assenza fisica non ha mai un valore decisivo nell’accoglimento o nel rigetto della richiesta di iscrizione o mutazione anagrafica, poiché l’ufficiale di anagrafe deve valutare una serie di fattori importanti, fra cui il centro delle relazioni familiari e sociali; nel caso specifico va valutata la probabile intenzione dell’interessato, al termine del periodo di restrizione della libertà personale, di ritornare a “tempo pieno” in quella abitazione, la circostanza che l’interessato non disponga di nessuna altra soluzione abitativa da utilizzare al termine della pena, ecc.

Alla luce dei principi sopraesposti, non esistono dunque - a priori - condizioni ostative all’accoglimento dell’istanza; l’ufficiale di anagrafe dovrà pertanto valutare in fase istruttoria tutti quei fattori e quegli elementi utili alla corretta decisione finale, incluse eventuali dichiarazioni integrative dell’interessato, laddove ritenute utili.

12 Settembre 2024

Dott.ssa Liliana Palmieri

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3453, sintomo n. QD3488

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