Risposta del Dott. Mauro Tenca
QuesitiNel piano tariffario in fase di previsione abbiamo inserito le tariffe per il servizio di post scuola.
Vorremmo sapere se la sola presenza delle tariffe in delibera obbliga l'Ente ad attivare il servizio o se la scelta di attivarlo è indipendente da questo.
Il servizio del doposcuola è obbligatorio oppure no?
La sola approvazione del piano tariffario non obbliga l’ente ad attivare il servizio di post scuola. L’Amministrazione, inoltre, mantiene sempre la capacità di agire in autotutela e, pertanto, revocare atti e provvedimenti ai sensi dell’articolo 21 quinquies della Legge 241/1990 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento non prevedibile della situazione di fatto e nuova valutazione degli interessi pubblici.
Consiglio comunque di rendere manifesta tale intenzione con un avviso che spieghi le ragioni della mancata attivazione del servizio.
Pertanto, l'ente ha discrezionalità nel decidere se attivare il servizio o meno, indipendentemente dalla predeterminazione e pubblicazione delle tariffe.
Una considerazione, poi, è necessaria.
Le tariffe e i piani tariffari, generalmente, rientrano tra le deliberazioni propedeutiche al bilancio di cui all’articolo 172 comma 1 lettera c) del TUEL che sono allegate al bilancio triennale previsionale. Cioè, il bilancio di previsione si costruisce e si “forma” anche in considerazione delle tariffe determinate per l’esercizio successivo che concorrono a determinare gli stanziamenti di entrata. Se il servizio di post scuola è stato pensato con utilizzo di personale interno (e quindi con stanziamenti in uscita minori rispetto ad un affidamento all’esterno del servizio), la decisione di non svolgerlo più potrebbe influire sugli equilibri di bilancio. Consiglio quindi di consultarsi, per quanto riguarda gli aspetti contabili, con l’Ufficio di ragioneria, prima di effettuare la scelta.
12 settembre 2024
Avv. Mauro Tenca
Per i clienti Halley: ricorrente n. QT1741, sintomo n. QT1819
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
ANAC – 16 maggio 2025 (delibera 7 maggio 2025, n. 192)
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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