Competenza alla trascrizione degli atti di una cittadina divenuta italiana jure matrimonii nata da madre minorenne

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
13 Settembre 2024

Perviene dal Consolato in Maracaibo la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita avvenuta in Venezuela nel 1941di una donna divenuta italiana per matrimonio. Il marito, nato in questo comune ed emigrato in Venezuela, ha risieduto qui dal 2004 al 2010, prima di trasferirsi in altro Comune, dove ora risiede.

Dall’atto di nascita si rileva che al momento della nascita la madre della cittadina aveva 14 anni e il padre 37. I due non erano coniugati.

Si chiede se questo comune sia competente alla trascrizione e se l'atto sia contrario all'ordinamento italiano.

Risposta

Per quanto riguarda la competenza alla trascrizione dell’atto di nascita della neocittadina, la norma di riferimento è l’art.17 D.P.R. n.396/2000: “1. L’autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all’estero all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del Comune di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o, in mancanza, a quello del Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all’estero, a quello del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell’avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, o dell’unione civile, se gli sposi o le parti dell’unione civile risiedono in Comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i Comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l’interessato, su espresso invito dell’autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un Comune a sua scelta.” Dando per scontato che la donna non abbia già un’iscrizione AIRE, non essendo di ceppo italiano, per logica si farà riferimento al marito. Di conseguenza, se i due sono ancora coniugati, ha senso che l’iscrizione avvenga nel Comune dove il marito è attualmente residente (quindi non nel vostro). Tuttavia la norma prevede anche la possibilità di iscrivere l’atto nel Comune dove la cittadina intende stabilire la propria residenza in Italia (e potrebbe essere il vostro) o, infine, nel Comune indicato dalla cittadina, se non dovesse essere possibile individuare un Comune con i criteri precedenti (e non essendo un soggetto di ceppo italiano anche questa ipotesi non si può escludere). La soluzione è chiedere al Consolato con quale criterio è stato individuato il vostro Comune, considerato che il marito è residente in Italia in altro comune (fate una PEC al Consolato e mettete in conoscenza il Comune di residenza del marito).

Per quanto riguarda, invece, la trascrizione dell’atto di nascita della cittadina nata in Venezuela occorre tener presente:

  • L’art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 396/2000: «Le dichiarazioni (riferimento all’atto di nascita) di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell’atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all’autorità diplomatica o consolare». La prima cosa da controllare in un atto di nascita che perviene dall’estero è se l’evento è avvenuto o meno da genitori coniugati. Nel caso in cui i genitori siano coniugati tra loro, opera la presunzione di paternità prevista all’art. 231 C.C., che permette che la dichiarazione di nascita possa essere resa anche da un solo genitore o da un procuratore speciale (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 396/2000).. Nel caso, invece, in cui la nascita avvenga tra genitori non coniugati, opera l’art. 250 C.C., che evidenzia che il riconoscimento del figlio è una dichiarazione volontaria con la quale il/la dichiarante afferma la propria genitorialità (paternità o maternità) nei confronti del figlio e può essere resa solo dal diretto interessato. Dunque, in questo caso di nascita fuori dal matrimonio, se l’atto non è stato sottoscritto da entrambi i genitori e uno di essi è stato semplicemente dichiarato, l’atto costituisce una violazione dell’art. 258, comma 2, C.C.: «L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto». Pertanto, se nell’atto di nascita della signora compare la sottoscrizione soltanto del padre, devono essere omesse le generalità della madre e lo stesso vale naturalmente anche se la sottoscrizione è stata fatta dalla sola madre nel qual caso devono essere omesse le generalità del padre. Da un punto di vista operativo, dopo aver inserito un “omissis” nell’indicazione dei dati del genitore non dichiarante, si deve aggiungere un’annotazione irrituale (cioè non prevista nel formulario) che potrebbe essere di questo tenore: «L’Ufficiale dello stato civile redigente l’atto controscritto ha rifiutato, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n. 396/2000 la trascrizione integrale dell’atto nella parte in cui conteneva indicazioni contrarie all’ordine pubblico». Un breve provvedimento di rifiuto di trascrizione integrale dell’atto di nascita ai sensi dell’art.7 del nostro ordinamento verrà trasmesso al Consolato insieme alla risposta con gli estremi dell’atto trascritto in Italia. L’omissione delle generalità di un genitore, invece, non andrà ad incidere sul cognome della cittadina, in quanto si tratta di un segno distintivo della personalità consolidato dall’uso prolungato fattone;
  • L’art.35 della Legge n. 218/1995: «Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla legge nazionale. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza». Inoltre è fondamentale la riforma introdotta in Italia dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219, che permette la possibilità per il genitore infrasedicenne (ma con almeno 14 anni d’età), previa autorizzazione del Tribunale, di poter riconoscere il figlio. Da una parte, dunque, abbiamo un riconoscimento conforme alla normativa del Venezuela e dall’altra una riforma interna italiana che rende possibile il riconoscimento da parte del genitore che ha 14 anni; pertanto non può esserci violazione del nostro ordine pubblico in quanto il riconoscimento da parte della donna che ha soltanto 14 anni è consentito anche nel nostro Paese e le modalità con le quali in Venezuela è stato permesso dipendono dalla legge nazionale di quel Paese.

12 Settembre 2024

Dott.ssa Roberta Mugnai

 

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