MATERIALE WORKSHOP: L’INCIDENZA DELLA RIFORMA AL CODICE DELLA STRADA NELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE E NELL’INFORTUNISTICA STRADALE
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Cassazione Civile, Sezione III - Sentenza 13 marzo 2018, n. 6034
Servizi ComunaliMASSIMA
L’articolo 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, come il Comune nell’incidente stradale al ciclista caduto in una buca sull’asfalto, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
ARTICOLO
Il Comune risarcisce il ciclista caduto sulla buca al di là della colpa nella manutenzione
Ente responsabile come custode se è provato il nesso causale tra crepa nell’asfalto e sinistro: superflue le considerazioni sull’intrinseca pericolosità del tratto: irrilevante il concorso del danneggiato
Va risarcito il ciclista caduto sulla buca nonostante il suo concorso di colpa al 50 per cento nel sinistro e al di là della colpa del Comune nella manutenzione del tratto di strada “incriminato”: da una parte il contributo causale dell’infortunato non elide la responsabilità dell’ente; dall’altra, una volta che risulta provato il rapporto di causa-effetto tra la crepa nell’asfalto e il sinistro, l’amministrazione proprietaria del tratto stradale evita di pagare i danni soltanto se fornisce le prova del fortuito. Ma attenzione: stop al risarcimento del danno biologicoChiave interpretativa quando è meramente apparente la motivazione laddove è soltanto una clausola di stile il riferimento ai chiarimenti del consulente tecnico d’ufficio. È quanto emerge dalla sentenza 6034/18, pubblicata il 13 marzo dalla terza sezione civile della Cassazione.
Tempi e modi
Nessun dubbio sulla responsabilità da custodia del Comune: la strada in cui avviene l’incidente non è distante dal perimetro urbano e molti ciclisti la frequentano perché la zona ha vocazione turistica. Il danneggiato si becca il 50 per cento della responsabilità perché avrebbe dovuto essere più prudente: non si può fare affidamento su di un perfetto stato di manutenzione del manto d’asfalto. La responsabilità dell’amministrazione custode prescinde da qualsiasi connato di colpa: alla vittima basta provare il rapporto causale fra la cosa e l’evento pregiudizievole indipendentemente dalla pericolosità o meno oppure dalle caratteristiche intrinseche della prima. Nella specie i ciclisti che precedono l’infortunato riescono a evitare la buca all’ultimo momento, ma la condotta del danneggiato non costituisce una causa sopravvenuta idonea da sola a provocare il sinistro: la responsabilità paritaria viene confermata considerando lo stato dei luoghi e le modalità dell’incidente, compreso l’orario in cui è avvenuto.
Iato decisivo
Fondato il motivo di ricorso sulla liquidazione dell’invalidità permanente al 12 per cento per il danno da trauma encefalico: si configura infatti uno iato fra le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio e come le conclusioni sono state recepite nella sentenza di appello. Parola al giudice del rinvio.
Dario Ferrara
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