Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se deve essere ricostituita la parte datoriale (delegazione trattante), nel caso in cui cambia la Giunta.
I componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere individuati tra i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, tra i funzionari e deve essere prevista la figura del presidente, il quale ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista.
Non vi sono perciò amministratori tra i componenti, fatto salvo il caso in cui, nei comuni sotto i 5.000 abitanti, non sia stata attribuita al Sindaco oppure agli Assessori la titolarità di uffici o servizi (fermo restando che tale conferimento deve essere contemplato nel Regolamento generale degli uffici e dei servizi).
In questo caso, e solo in questo caso, il Sindaco o l’Assessore possono partecipare alla delegazione trattante di parte pubblica, ma solo in qualità di Presidente.
Dunque, se cambia la Giunta:
- nei comuni sopra i 5.000 abitanti non cambia la delegazione trattante di parte pubblica;
- nei comuni fino ai 5.000 abitanti cambia solo se al sindaco o a un assessore era stata assegnata la responsabilità di un servizio e, in questo caso, il sindaco o l'assessore può solo fare il presidente della delegazione.
16 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7772, sintomo n. QP7866
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
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