Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente ha in essere una cessione del quinto e una delega. Nel mese di agosto ha superato i 12 mesi di assenza per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso, pertanto nello stipendio di settembre sarà soggetto ad una riduzione del 10% per 3 giorni e una riduzione del 50% per 16 giorni. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro? In quali casi il datore di lavoro è obbligato a sospendere le rate della cessione o della delega?
La base di calcolo per le cessioni del quinto e per le eventuali deleghe sottoscritte dal lavoratore è rappresentata dallo stipendio al netto delle ritenute, dunque, il valore di partenza è sempre quello già decurtato per effetto del superamento dei giorni di malattia.
Le due trattenute opereranno dunque sull’importo decurtato del 10% per tre giorni e del 50% per 16 giorni.
Si applica, a questo punto, l’art. 70, D.P.R. n. 180/1950:
“Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso."
Ipotizzando che il datore di lavoro dia l’assenso alla riduzione dello stipendio, ipotizzando che, nel caso specifico della cessione del quinto, la rata mensile sia calcolata su una retribuzione netta costante, il lavoratore potrebbe chiedere la sospensione della rata per il mese interessato.
Se si prevede che il netto mensile sia ridotto per un periodo più lungo, il lavoratore potrebbe chiedere l’allungamento della durata del prestito per non avere una riduzione del netto troppo elevata.
Ciò vale anche per la delega: il lavoratore si deve fare carico dell’iniziativa nei confronti del beneficiario della delega.
16 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7775, sintomo n. QP7869
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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