Applicazione del divieto del “ne bis in idem” in caso di accertamenti tributari

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
18 Settembre 2024

Decreto 87/2024, divieto del ne bis in idem: alla luce delle nuove disposizioni introdotte, è possibile emettere un avviso di accertamento per omesso versamento della TARI, ad esempio per l’annualità 2019, e un avviso di accertamento per infedele denuncia per la medesima annualità allo stesso contribuente?

Risposta

In base alla interpretazione fornita dall’IFEL nella relativa nota esplicativa, di cui di seguito si riporta estratto di interesse, la questione sollevata sembra essere possibile:

“Non appare, invece, applicabile il divieto quando siano contestati, con riferimento allo stesso tributo ed allo stesso anno d’imposta, fattispecie omissive, che potrebbero essere anche in parte soggette al contraddittorio preventivo, oltre che ad un regime sanzionatorio e decadenziale differente. Così, ad esempio, il Comune potrebbe dover contestare, al medesimo contribuente e per il medesimo anno d’imposta: a) l’omesso versamento dell’IMU con riferimento a fabbricati iscritti in catasto, per i quali non era dovuta la presentazione della dichiarazione; in tale ipotesi si rende comminabile la sanzione del 30% e l’atto deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento; b) l’omessa dichiarazione di un’area fabbricabile, che richiede l’attivazione del contraddittorio preventivo, con assegnazione di un termine non inferiore a 60 giorni per la produzione di controdeduzioni; in tale ipotesi si rende applicabile la sanzione da un minimo del 100% ad un massimo del 200% e l’atto deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione26, ferma restando la possibilità che intervenga la proroga di 120 giorni dalla data ultima prevista per la presentazione delle controdeduzioni, se tale data cade nel periodo compreso tra il 4 settembre ed il 31 dicembre dell’ultimo anno utile per l’azione accertativa. Pare evidente che nell’esempio indicato non si possa procedere alla notifica di un unico atto, non solo per il diverso regime sanzionatorio previsto, ma soprattutto per il diverso termine decadenziale, non potendo la norma in commento implicare o una proroga implicita dei termini di contestazione degli omessi versamenti o una riduzione dei termini di contestazione per le ipotesi delle infedeli od omesse dichiarazioni. Peraltro, in tema di tributi comunali la Corte di Cassazione ha escluso l’unicità e la globalità del procedimento di accertamento proprio in virtù della disciplina speciale dettata per i tributi comunali dall’art. 1, comma 161, legge 296/2006, che costituisce quella “specifica disposizione”, che a mente dell’articolo in commento “prevede diversamente”.

17 Settembre 2024

Dott. Luigi D’Aprano

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QT1743, sintomo n. QT1821

 

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