Riconoscimento tardivo e cognome del figlio maggiorenne riconosciuto

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
18 Settembre 2024

Abbiamo appena chiuso le pratiche di riconoscimento tardivo di un ragazzo straniero residente in Africa, riconosciuto ultraquattordicenne dal padre italiano, qui residente.

Il ragazzo ha prestato l'assenso, risiede in Africa con la madre e nel frattempo è diventato maggiorenne.

Si chiede pertanto come procedere per il cognome, in considerazione del fatto che il procedimento è stato concluso quando il ragazzo era ancora minorenne.

È ancora possibile rivolgersi al Tribunale per la variazione del cognome?

Eventualmente quale sarebbe il Tribunale competente?

Risposta

La disciplina relativa al cognome del figlio riconosciuto cambia sostanzialmente nel caso in cui il riconoscimento avvenga quando il figlio abbia raggiunto la maggiore età: in tale frangente, il Tribunale non ha più alcuna competenza e la decisione è rimessa alla volontà ed alla scelta del figlio riconosciuto.

Resta confermato che la scelta del cognome potrà avvenire nei limiti previsti dal secondo comma dell’articolo 262 del Codice Civile, cioè solamente nel caso in cui il riconoscimento da parte del padre sia avvenuto dopo quello della madre ed il cognome da assumere sia quello paterno che potrà essere aggiunto o sostituito a quello materno.

Tale opzione da parte del figlio riconosciuto potrà avvenire o contestualmente alla dichiarazione di riconoscimento da parte del padre o successivamente con apposito atto: mentre nel primo caso l’indicazione della scelta del cognome dovrà essere riportata nella dichiarazione di riconoscimento ed è appositamente prevista e richiamata nella formula 109 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2002, nel secondo caso, qualora il figlio decidesse di esercitare questa opzione successivamente, si dovrà presentare di fronte all’ufficiale di stato civile e rendere la dichiarazione prevista dalla formula 114-sexies del Decreto Ministeriale 5 aprile 2002, che dovrà essere iscritta nel registro degli atti di nascita nella parte 2 Serie B ed annotata a margine dell’atto di nascita, secondo la formula n. 147-quater dello stesso Decreto.

114-sexies | Scelta del cognome a seguito di accertamento o di riconoscimento della paternità naturale successivamente al riconoscimento da parte della madre (art. 262, c. 2, cod. civ.)

Oggi ... avanti a me (ovvero: io sottoscritto/a) ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso(a) ... (indicare le complete generalità del dichiaran­te), il (la) quale dichiara di essere stato(a) riconosciuto(a) come figlio(a) naturale dalla madre ... con atto (indicare gli estremi dell’atto) e di essere stato(a) successivamente riconosciuto(a) dal padre ... con atto ... (indicare gli estremi dell’atto) (o: e che, con successiva sentenza del Tribunale di ... in data ..., n. ..., è stata accertata nei suoi confronti la paternità naturale di ...).

Intende ora assumere il cognome del padre ... aggiungendolo (o: sostituendolo) a quello della madre.

A tal fine, mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli): ...

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro

147-quater | Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne, già riconosciuto dalla madre e successivamente riconosciuto anche dal padre, o nei cui confronti è stata accertata giudizialmente anche la paternità naturale (art. 262, c. 2, cod. civ.)

... (nome e cognome), figlio(a) naturale riconosciuto(a) dalla madre ... e successivamente riconosciuto(a) anche dal padre ... (o: nei cui confronti è stata accertata giudizialmente anche la paternità naturale), con dichiarazione in data ... resa dinanzi a ... (indicare gli estremi dell’atto) ha espresso la volontà di ...

Al riguardo, era stato più volte sollevato il dubbio se l’interessato avesse un termine entro il quale necessariamente esercitare tale opzione ma, in mancanza di specifica normativa ed in carenza di disposizioni particolari, si era ritenuto che non potesse opporsi alcun termine non essendo previsto dalla legislazione vigente: “Non è necessario esperire la procedura di cambiamento del cognome da parte di colui che, dapprima riconosciuto dalla sola madre, è stato nella maggiore età riconosciuto anche dal padre (o ha avuta accertata in giudizio la paternità); egli può, senza alcuna limitazione temporale, dichiarare direttamente all’ufficiale di stato civile se intende, in relazione a ciò, mantenere il cognome materno, aggiungervi (od anteporvi, n.d.a.) quello paterno o sostituire quest’ultimo a quello della madre (art. 262 del codice civile), ottenendo così le conseguenti annotazioni sui registri.”

17 Settembre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3460, sintomo n. QD3495

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