Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'Ente deve approvare il progetto esecutivo di un'opera (inserita nell'annualità 2025 del Programma triennale opere pubbliche) per partecipare a bando. Se il Comune risulterà aggiudicatario del contributo, finanzierà l'opera con fondi propri (avanzo) e con contributo. Alla data di approvazione del progetto esecutivo non si conosce l'importo dell'eventuale contributo, ma solo la quota di cofinanziamento che il comune si impegna a stanziare: risulta possibile apporre il visto contabile?
Preliminarmente vanno evidenziate le differenze tra il parere di regolarità contabile e il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Mentre il parere di regolarità contabile è reso in via preventiva e va inserito sulle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio, il “visto” di regolarità contabile costituisce un elemento conclusivo di un procedimento, attesta la copertura finanziaria e rende efficace un atto già perfezionato (la determina di impegno di spesa). Nello specifico il parere preventivo di regolarità contabile è previsto dal legislatore solo per gli atti deliberativi degli organi collegiali ma non per gli atti dirigenziali (artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del TUEL), mentre il “visto” di regolarità contabile è previsto solamente per gli atti dirigenziali che comportano impegni di spesa (articolo 183, comma 7, del TUEL); al riguardo la giurisprudenza contabile ha precisato che ” ... nel caso di determinazione dirigenziale, la normativa non prevede la necessità di un parere preventivo, inteso a valutare la legittimità della determinazione, ma solo l’apposizione, da parte del responsabile del servizio, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che rende esecutivo il provvedimento” (Corte dei conti, Prima Sez. Appello, sentenza n. 276/2019).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il responsabile del servizio finanziario, nella situazione descritta nel quesito, dovrà esprimere il proprio parere in ordine alla regolarità contabile nei confronti della deliberazione che andrà ad approvare il progetto (deliberazione che dovrà precisare che la approvazione viene disposta “al fine di partecipare ad un bando ….”); e poiché la deliberazione indicherà la quota di cofinanziamento che il comune si impegna a stanziare, la valutazione contabile da effettuare riguarderà la ammissibilità del reperimento delle risorse a tal fine indicate, mentre per la quota di spesa corrispondente al contributo che sarà assegnato all’esito del bando non si hanno al momento effetti contabili diretti nei riguardi dell’Ente, in quanto la realizzazione dell’intervento progettato risulta subordinato all’esito favorevole del bando, nel qual caso l’Ente dovrà iscrivere in bilancio il contributo ottenuto e provvedere all’effettivo reperimento delle risorse occorrenti per il cofinanziamento.
Sarà solamente in una fase successiva che dovrà essere rilasciato il “visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al citato articolo 183 del TUEL, segnatamente nei confronti degli atti di impegno che riguarderanno la totalità della spesa, comprensiva cioè sia del contributo ottenuto sia della quota di cofinanziamento da porre a carico del bilancio dell’Ente.
14 Settembre 2024
Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5252, sintomo n. QR5292
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Modelli personalizzabili
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: