Come ha precisato l’INPS nella circ. n. 27/2024:
“L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.”
La situazione illustrata nel quesito è proprio quella citata dall’INPS: lavoratrice madre titolare di due rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale (non importa che uno sia nel settore pubblico e l’altro nel settore privato).
Fermo restando, perciò, il limite massimo mensile di € 250,00, la lavoratrice interessata può beneficiarne sia nel rapporto con l’ente locale sia nel rapporto con l’azienda privata (in sostanza, la somma dei due sgravi non potrà superare mensilmente € 250,00).
17 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7781, sintomo n. QP7875