Mobilità interna e cambio di profilo professionale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
19 Settembre 2024

L’Ente vuole coprire un posto di istruttore amministrativo contabile al settore Anagrafe. È possibile tramite mobilità interna scrivendo nell'avviso che possono partecipare anche i dipendenti che non hanno il profilo di istruttore amministrativo contabile ma che appartengono comunque all'area istruttori tipo agente di Polizia Locale? In caso di idoneità si avrebbe un mutamento anche del profilo del dipendente. Si dovrebbe poi fare appendice al contratto di lavoro?

 

Risposta

La copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile con mobilità interna presuppone che i candidati siano inquadrati nell’Area Istruttori.

L’ente può pertanto prevedere che al relativo bando possano partecipare tutti i dipendenti di pari Area, indipendentemente dall’attuale profilo professionale.

Evidentemente, una base potenziale di candidati ampia e non esclusiva comporta l’esperimento di una prova di idoneità che determini chi è più adatto a ricoprire il posto vacante.

Nel caso in cui risultasse idoneo, a parità di area di inquadramento, un dipendente con profilo professionale differente, certamente si dovrebbe procedere alla modifica del profilo professionale.

Il procedimento di variazione del profilo deve essere precedentemente codificato all’interno del regolamento comunale uffici e servizi, unico atto deputato a disciplinare la gestione del rapporto di lavoro nei suoi aspetti micro-organizzativi.

Tale procedimento potrebbe (a titolo esemplificativo) prevedere che il dirigente sottoponga il dipendente interessato a una prova di idoneità per accertare la compatibilità del lavoratore con il nuovo profilo professionale (nel caso specifico, tale procedimento sarebbe superfluo, avendo il dipendente superato tale idoneità per poter coprire il posto).

Dopodiché, lo stesso dirigente provvederebbe con atto determinativo ad attribuire il nuovo profilo.

Nel rispetto, inoltre, dell’art. 3, D.Lgs. n. 152/1997 sugli obblighi del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, egli comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi contrattuali che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

Infine, poiché il profilo professionale identifica l’oggetto del rapporto di lavoro e, dunque, costituisce elemento essenziale del contratto individuale di lavoro, ogni eventuale variazione comporta la stipula di un nuovo contratto o almeno l’introduzione di una nuova clausola nel contratto originario (in quest’ultimo caso, con sottoscrizione apposita del lavoratore e del dirigente/responsabile).

17 settembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7782, sintomo n. QP7876

 

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