Riserva 50% per posti dall’esterno a seguito di progressione in deroga con utilizzo di capacità assunzionale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
20 Settembre 2024

L’Ente ha programmato per 2024 una progressione verticale in deroga ex art. 13 comma 8 CCNL 16.11.22 attingendo alla facoltà assunzionale per cui occorre soddisfare l'obbligo del 50% per l'accesso dall'esterno. Si chiede se tale obbligo possa essere soddisfatto con l'assegnazione al comune da parte dello stato di una unità di personale di pari qualifica ai sensi dell'art. 19 del DL 124/2023 (nel corso dell'anno 2025 previa selezione da parte del ministero comp.)

Risposta

Come l’ente ha correttamente indicato nel quesito, è pacifico che (v. anche ARAN CFL-208) nel caso di progressione in deroga con utilizzo anche di capacità assunzionali “occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA."

Ora, l’art. 19, c. 1, D.L. n. 124/2023 dispone:

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.”

E  il successivo comma 4 precisa:

4. Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del citato Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. “

Si tratta, dunque, di una procedura concorsuale pubblica della quale beneficiano anche i Comuni interessati che, avendo manifestato il relativo interesse, stipuleranno tali contratti con i vincitori presenti in graduatoria.

Le assunzioni in questione sono in deroga alle capacità assunzionali e, inoltre, sono parzialmente finanziate da un contributo erariale.

Tuttavia, si deve considerare quanto segue:

1) le due procedure dovrebbero essere programmate nel PIAO nel corso dello stesso anno poiché tipicamente si deve garantire la capacità assunzionale da utilizzare per entrambe le procedure. L’ente, infatti, non può garantire in un anno anche la disponibilità di spazi per l’esercizio successivo, che deve essere ricalcolata a ogni approvazione di rendiconto. Non si deve necessariamente trattare del primo anno del triennio di riferimento, ma si ritiene che si debba trattare dello stesso anno.

2) poiché la progressione tra aree prescrive l’obbligo di esperire la procedura concorsuale pubblica, si ritiene che, nell’ambito dello stesso anno, prima si debba procedere all’assunzione da concorso pubblico e poi ad effettuare la progressione. Tutto ciò per evitare il rischio che, una volta svolta la progressione tra aree, per cause non prevedibili, non sia più possibile procedere a effettuare l’assunzione dall'esterno, in tal modo inficiando la legittimità della progressione, con tutte le conseguenze anche in relazione alla responsabilità dirigenziale di chi l'ha avviata senza assicurare il rispetto della riserva con accesso dall’esterno. Nel caso specifico, per inciso, le assunzioni si perfezionerebbero solo dal 2025.

Si ritiene pertanto che, ferma restando la necessità di programmare progressione e assunzione nello stesso esercizio, l’ente debba valutare l’opportunità di rinviare la progressione a dopo il perfezionamento dell’assunzione ex D.L. n. 124/2023, a tutela del dirigente/funzionario che autorizzerà la progressione tra aree e il dipendente interessato da quest’ultima.

18 settembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

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