Data della stabilizzazione di personale ex D.L. n. 13/2023
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
QuesitiNell'Area Amministrativa, oltre al Responsabile, è prevista solo una Cat. D Assistente Sociale. Si vuole nominare un C1 come Vicario del Responsabile in caso di assenza (ferie, malattia, ecc.). Tale pratica è ammissibile o ciò può avvenire solo tra D? Per il vicario non sarebbero previste particolari indennità. Attese le elevate responsabilità attinenti all'incarico, inclusa l'apposizione di pareri tecnici su atti amministrativi, l'istruttore può legittimamente rifiutarsi di accettare?
La sostituzione del dipendente temporaneamente assente produce l’effetto che il sostituto si insedia temporaneamente nell’ufficio del titolare effettivo, svolgendo integralmente tutte le funzioni inerenti ed assumendo le connesse responsabilità.
Con la sostituzione, quindi, l’ufficio continua a funzionare in via ordinaria, svolgendo le competenze spettanti. Il sostituto non è un rappresentante del sostituito e, dunque, è da considerare responsabile personalmente in via disciplinare, civile, contabile e penale dei provvedimenti adottati in quanto sostituto.
Nessuna norma generale disciplina espressamente la sostituzione. Sono del tutto assenti indicazioni nel D.Lgs. 165/2001, nel D.Lgs. 267/2000 e nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Per altro, questi ultimi non possono dettare regole di organizzazione e funzionamento delle strutture, perché debbono limitarsi a disciplinare il rapporto di lavoro ed il trattamento economico.
Non resta, quindi, che rifarsi all’autonomia organizzativa di ciascun ente, esercitata mediante l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fonte propria ove disporre in merito alle sostituzioni.
Sebbene nulla in apparenza impedisca di stabilire per via regolamentare che il sostituto del responsabile di servizio (come tale incaricato di Elevata Qualificazione) possa essere anche un dipendente appartenente all’area Istruttori, occorre tuttavia tenere presente che la disciplina generale ed i principi organizzativi presuppongono che la capacità di svolgere funzioni vicarie e di sostituzione di un titolare sia connessa alla qualificazione professionale posseduta.
I dipendenti inquadrati nell’area Istruttori possono svolgere funzioni di direzione negli enti privi di personale appartenente all’area Funzionari ed Elevate Qualifiche.
In enti nei quali tali aree siano presenti, criteri rispettosi degli istituti contrattuali vigenti e dei principi generali dovrebbero far prevalere la scelta di considerare preminente e prevalente la sostituzione tra vertici organizzativi, cioè tra responsabili di servizio con incarico di EQ, per i quali, per altro, il Ccnl 16.11.2022 prevede anche una specifica maggiorazione del risultato connessa ad incarichi ad interim, attribuibili non solo nei casi di assenze o vacanze prolungate, ma anche di natura breve.
Pare evidentemente recessiva qualsiasi altra soluzione che esponga i dipendenti a responsabilità superiori, senza poter nemmeno riconoscere un elemento economico connesso a tali maggiori e specifiche responsabilità.
18 settembre 2024
Dott. Luigi Oliveri
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7787, sintomo n. QP7881
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
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